In caso di notifica via PEC è utile verificare l’indirizzo di provenienza

Sta assumendo sempre più rilevanza la verifica della correttezza delle notifica via PEC, in particolar modo riguardo agli atti esattoriali (cartelle e ingiunzioni di pagamento), la cui notifica ha ripreso vigore ad inizio 2022.

notifica via pecIl tema della legittimità della notifica via PEC della cartella esattoriale è uno dei temi caldi nei ricorsi.

Un “branca” di questo filone giurisprudenziale riguarda il caso in cui tale notifica sia effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica diverso da quello “ufficiale”.

Recentemente, è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità (Commissione tributaria regionale della Toscana, sentenza n. 1526/2021), che si è espressa nel senso di negare la legittimità di una siffatta notifica.

Ciò riguarda non solo le cartelle, ma anche le intimazioni di pagamento.

 

La notifica via PEC degli atti di riscossione

Ma facciamo un passo indietro, essenziale per comprendere il problema.

La normativa di riferimento in materia di notificazione a mezzo PEC dell’atto della riscossione è contenuta nell’art. 26, comma 2 del DPR n. 602/1973, il quale afferma che:

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”.

Nel caso in specie, la Commissione Regionale, in riforma della sentenza della Provinciale, ha osservato che è viziata la notifica della cartella esattoriale se il riscossore utilizza un indirizzo PEC non riconducibile effettivamente alla pubblica amministrazione.

Deve in ogni caso essere assicurato al destinatario di poter verificare che l’indirizzo PEC dal quale proviene un atto della P.A. sia riconducibile effettivamente a quest’ultima e, quindi, ricompreso in pubblici elenchi”.

Segnatamente, l’articolo 16 ter del D.L. n. 179/2012 prevede che la notifica PEC si intende validamente svolta

se effettuata da un indirizzo certificato ed inviata ad un indirizzo anche esso certificato”.

In effetti – si legge nella sentenza – la citata norma “prescrive che a far tempo dal 15/12/2013 ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della giustizia e cioè Ini-PEC, indice PA e PCT”.

La ratio della norma – prosegue la commissione tributaria regionale – è quella di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando come affermato dalla pronuncia numero 17346/2019 della Cassazione, laddove viene prescritto che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici registri.

 

Sulla problematica leggi anche: La Cassazione sulla notifica via pec degli atti esattoriali

a cura di Danilo Sciuto

Lunedì 7 Marzo 2022

 

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