Costi da investimenti pubblicitari agevolati anche se rimborsati

Il bonus pubblicità può essere fruito anche se le spese pubblicitarie sono rimborsate da una società del gruppo. E’ quanto recentemente stabilito dall’Agenzia Entrate…

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

investimenti pubblicitari agevolati se rimborsatiL’articolo 57 bis del DL n. 50/17 disciplina il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari.

Dal 2018 al 2022 tale credito di imposta ha subito delle limature (specialmente sulla percentuale del credito, passata dal 90% al 50%), ma i presupposti sono rimasti sostanzialmente identici, ossia:

  • il credito può spettare sia alle imprese, sia ai lavoratori autonomi, sia agli enti non commerciali;
     
  • gli investimenti vanno effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
     
  • il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente;
     
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, la risposta (n. 143 del 21/3/22) dell’Agenzia delle Entrate, che commentiamo di seguito, stabilisce un principio interessante.

 

Investimenti pubblicitari rimborsati non pregiudicano la fruizione del bonus

In particolare, gli investimenti pubblicitari (incrementali), realizzati dalla società italiana, rimborsati da parte di un’altra compagine del gruppo non mettono in discussione il bonus, in quanto lo stesso rimborso finisce nella dichiarazione dei redditi della società che si è rivolta all’Agenzia per essere sicura di poterne fruire.

Il rimborso non può quindi rappresentare un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione in argomento, nonostante, in seguito alla presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta” al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, della presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sopportate nel 2018, le sia stato riconosciuto il beneficio.

L’Agenzia ha osservato che l’istante dichiara un reddito imponibile, compensabile con il credito emergente dalla fruizione dell’agevolazione, e ha sostenuto le spese ammesse al bonus fiscale, sulla base dell’esame svolto dal dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Inoltre, i costi in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa in quanto inerenti all’attività della società, che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l’onere nei confronti del fornitore del servizio.

In sostanza, se è vero che l’onere, dal punto di vista economico, alla fine è sostanzialmente sostenuto da chi rimborsa, è anche vero che la società istante ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente i benefici in termini di maggiori vendite.

Peraltro, il rimborso concorre alla determinazione del reddito della stessa società.

E’ corretta l’affermazione contenuta nella Risposta?

Dall’analisi della norma, si evince come essa ancori tale credito a due elementi:

  • l’effettuazione dell’investimento;
     
  • il valore dell’investimento come base a cui commisurare il credito.

Poiché non c’è dubbio che un investimento si considera effettuato a prescindere dal fatto che vi sia rimborso, e che a base del credito di imposta non ci sia il costo (cosa che avrebbe potuto far traballare l’interpretazione dell’agenzia), ma il valore, si può ritenere corretta l’affermazione contenuta nella risposta in commento.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Investimenti pubblicitari del 2022: da ieri è accessibile la piattaforma per il bonus

Credito imposta investimenti pubblicitari: pubblicato elenco dei beneficiari prenotati

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 25 marzo 2022