Torniamo sul caso della cessione di un manufatto o fabbricato del quale è successivamente prevista la demolizione: l’Agenzia può tramutare la cessione del fabbricato in cessione di terreno edificabile con le importanti conseguenze fiscali…?
La Corte di Cassazione ha affermato che la cessione del manufatto/baracca non può essere riqualificata in cessione di terreno edificabile.
Il rilievo
L’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita (avvenuta nel periodo di imposta 2005) di un terreno edificabile e sovrastante manufatto/baracca, sito in Cortina d’Ampezzo.
Il pensiero degli Ermellini: cessione di manufatto o di terreno edificabile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini del regime impositivo applicabile, il fatto che le parti avessero previsto la demolizione del manufatto/baracca insistente sul terreno, con successiva costruzione da parte dell’acquirente di un nuovo immobile: l’art. 67, del T.U. n. 917/86:
“che assoggetta a tassazione, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato; l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, e, soprattutto, la cui realizzazione (nel caso in specie attraverso la demolizione del fabbricato) è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla pote