Le anticipazioni bancarie nelle procedure concorsuali hanno avuto nel tempo un trattamento non omogeneo, nella giurisprudenza.
La questione riguarda la trattenibilità, da parte della banca, del pagamento del terzo alla scadenza.
Nel 2021 la Cassazione si è pronunciata per la validità del patto di compensazione avente data certa.
Non pare però che la interpretazione sia così definitiva.
Anticipazioni bancarie e fallimento
Le anticipazioni bancarie salvo buon fine, comunemente SBF, sono state oggetto di molte analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza relativamente alla procedura di concordato preventivo (vedasi anche il nostro articolo “Le anticipazioni bancarie nel concordato preventivo”, ne Commercialista Telematico del 26 agosto 2020).
Sono state invece pochissimo trattate nelle procedure fallimentari; in questo articolo analizzeremo appunto questo particolare tema, anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Si tratta di stabilire se la banca possa legittimamente incassare il credito, anticipato prima dell’inizio della procedura, dopo l’avvio della stessa, e compensare così, in tutto o in parte, il suo credito.
Anticipiamo fin da subito che, a nostro personale avviso, le rimesse effettuate da terzi relativamente ad importi già anticipati dalla banca, al di là del meccanismo contabile adottato dalla stessa banca, sono sempre revocabili, ovviamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 67 Legge fallimentare (conoscenza dello stato di insolvenza, consistenza e durevolezza) e all’art. 70 Legge fallimentare (rientro).
La Cassazione invece non sempre si è pronunciata in questo stesso senso.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Anticipazioni bancarie: il fido SBF
- Gli insoluti
- Il mandato in rem propriam
- La revocatoria
- Gli interventi di Giurisprudenza
- I pareri di Cassazione
- Una esemplificazione
- Un aspetto del tutto trascurato
- Riflessioni conclusive
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Anticipazioni bancarie: il fido SBF
Per poter operare mediante le anticipazioni bancarie, la banca concede un fido al correntista comunemente definito “castelletto”.
Il fido SBF (o castelletto SBF) indica l’importo massimo di titoli che il correntista può presentare in banca ottenendone la “messa a disposizione” in via anticipata.
Il conto di appoggio può essere lo stesso conto ordinario, o altro.
In particolare sono state individuate 4 diverse modalità pratiche di comportamento, da parte del sistema bancario, per la gestione di questi rapporti, ossia disponibilità:
- immediata con conto specifico SBF;
- immediata con conto unico;
- differita con contabilizzazione immediata (conto unico);
- differita con contabilizzazione alla scadenza.
Questi in sintesi i diversi movimenti:
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Disponibilità immediata con conto specifico SBF
L’impresa presenta una distinta delle ricevute alla banca che ne anticipa l’importo.
L’importo di tali ricevute viene riportato, a debito, nel conto SBF in Dare e registrato a credito nel conto ordinario, in Avere.
In questo caso la data valuta di accredito è immediata.
Alla scadenza la banca accredita l’importo sul conto SBF, chiudendo così l’operazione di anticipo.
Gli interessi sono calcolati sul conto SBF dalla data di anticipazione fino alla data di scadenza più i cosiddetti giorni banca (da 4 a 10 giorni oltre la scadenza, generalmente 8, secondo la forza contrattuale del cliente), e poi sono addebitati sul c/c ordinario.
In caso di insoluto la banca addebiterà l’importo sul c/c ordinario con data valuta solitamente coincidente con la scadenza del titolo.
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Disponibilità immediata con conto unico, quindi senza conto di appoggio
In tal caso, a fronte dell’accredito sempre immediato, degli effetti presentati al SBF, con conteggi interni, l‘istituto di credito addebita gli interessi passivi sul conto ordinario.
È un po’ come se si trattasse di uno sconto.
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La disponibilità differita con contabilizzazione immediata (conto unico)
Manca anche qui il conto SBF.
L’accredito sul c/c ordinario è fatto al momento della presentazione degli effetti (o ricevute bancarie), ma con data valuta alla scadenza, posticipata per via dei giorni banca.
Per il calcolo del saldo disponibile in questi casi si dovrà far riferimento alla valuta dell’accredito, e