Qual è il destino dei contratti di anticipazione bancaria nel concordato preventivo?
Si tratta di un tema complesso che ha evidenti riflessi pratici nella gestione della procedura concorsuale. In questo articolo analizziamo le principali decisioni della Cassazione sul tema.
La sorte dei contratti bancari di anticipazione è un tema sempre attuale, per le procedure di concordato preventivo.
Si tratta di contratti con i quali un istituto di credito concede ad una impresa linee di credito autoliquidanti con annesso, di norma, patto di compensazione a favore della banca stessa.
La banca anticipa così all’impresa gli importi dovuti dai suoi clienti (in toto o spesso in percentuale ridotta) e alla scadenza, al momento del pagamento da parte del cliente alla banca, questa recupera quanto anticipato.
La annosa questione riguarda il fatto se la banca abbia o meno il diritto ad incamerare le somme riscosse successivamente alla presentazione della domanda di concordato (in bianco o non), e così di portarle in compensazione con quanto anticipato prima dell’ammissione del debitore alla procedura.
Anticipazioni bancarie nel concordato preventivo: pensiero della Cassazione
La Cassazione ad oggi si è pronunciata solo una volta, su casi sorti dopo l’11 settembre 2012, data di effetto della variazione apportata dall’art. 169 bis L.F. (contratti pendenti). e ha dichiarato applicabile la compensazione. Personalmente non condividiamo tale impostazione, come illustreremo
Sul punto, è interessante anche la pronuncia del Tribunale di Milano del 28 maggio 2014 (Pres. Lamanna, Est. D’Aquino) per certi versi innovativa.
Pur negando la possibilità per i contratti di anticipazione bancaria di rientrare nella disposizione di cui all’art. 169 bis L.F., in quanto prestazioni unilaterali concedono la possibilità di richiedere lo scioglimento/sospensione del solo mandato all’incasso.
La giurisprudenza è abbastanza copiosa, sul punto, ma con esiti discordi.
Analizziamo i casi, e sono indubbiamente i più frequenti, in cui esista un patto di compensazione, e tutti relativi a questioni insorte ante variazione dell’art. 169 bis L.F., e quindi ante 11 settembre 2012.
Il riferimento sarà solo a sentenze di Cassazione, anche se svariate sono le sentenze di merito.
Le sentenze per la non compensabilità
Cassazione n. 22277 del 2017;
- Cassazione n. 10548 del 2009;
- Cassaz