In tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità, il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari?
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di validità probatoria, ai fini penali, dell’elenco fornitori.
Il caso in giudizio: reato di omessa dichiarazione
Nella specie, la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 Dlgs 74/2000, perché, quale legale rappresentante di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione Iva ed imposta sui redditi, relativa al periodo di imposta 2011, venendo condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione degli artt. 5 Dlgs. 74/2000 e 109, comma 1, Dpr. n. 917/86, e lamentando che i Giudici di merito avevano fondato l’affermazione di responsabilità solo sugli elementi di natura induttiva evidenziati dall’Agenzia delle Entrate, senza tener conto di quelli ulteriori emersi nel corso del processo e, in particolare, delle risultanze della relazione tecnica, alla cui acquisizione era stata condizionata la richiesta di procedere con il rito abbreviato.
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