In questo articolo vediamo la responsabilità in campo fiscale delle persone che hanno agito per l’Associazione.
In quale sezione del Runts si iscrivono le associazioni
L’art. 46, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (C.T.S. – Codice del Terzo Settore), su delega dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016, n. 106, ha suddiviso gli E.T.S. (Enti del Terzo Settore) nelle seguenti sette categorie che andranno ad alimentare altrettante sezioni del Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore):
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore;
E’ data la possibilità di iscriversi contemporaneamente in due o più sezioni.
La più naturale sezione in cui le associazioni avranno l’opportunità di iscriversi è la sezione “Altri enti del Terzo settore”.
Si tratta di una sezione residuale del Runts, dove saranno inseriti quegli enti che non troveranno puntuale collocazione nelle precedenti 6 sezioni.
Questi gli argomenti qui trattati:
- L’acquisizione della personalità giuridica
- Norma civilistica sulle obbligazioni delle associazioni
- La responsabilità in campo civile delle persone che hanno agito per l’Associazione
- La responsabilità in campo fiscale delle persone che hanno agito per l’Associazione
- Altre sentenze della Cassazione sulla responsabilità
- La cessazione dalla carica del legale rappresentante
- Domanda di arricchimento senza causa nei confronti degli associati
- La responsabilità di chi agisce tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione
- Allegato A - La responsabilità delle associazioni non riconosciute e non
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L’acquisizione della personalità giuridica
L’acquisto della personalità giuridica per un Ente del Terzo Settore può realizzarsi (art. 22, del D.Lgs n. 117/2017):
- mediante la procedura stabilita dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, se l’associazione o la fondazione non si iscrive al Runts;
- con l’iscrizione al Runts, se si osservano talune condizioni.
Nel caso ut supra a), le associazioni e le fondazioni – già in possesso della personalità giuridica – , acquisiscono una nuova personalità giuridica, laddove quella acquisita in virtù del D.P.R. n. 361/2000 rimane sospesa sino a quando permane l’iscrizione al Runts.
A tal proposito, quando l’associazione o la fondazione è iscritta al Runts, il relativo ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero l’ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore informano, entro 15 giorni, la Prefettura o la Regione o Provincia autonoma competente. Analoga comunicazione deve essere fatta quando l’E.T.S. è cancellata dal Runts.
Il ruolo del notaio
Un’associazione o fondazione che intende acquisire la personalità giuridica deve dare il relativo incarico al notaio che:
- accerta le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ovvero che siano osservate le regole relative alla natura dell’E.T.S.;
- verifica la disponibilità del patrimonio minimo (una somma liquida e disponibile minima di € 15.000, per le associazioni, e di € 30.000, per le fondazioni. Qualora il patrimonio presenti beni diversi dal denaro, la valutazione deve essere effettuata con una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro);
- deposita, entro venti giorni, l’atto costitutivo e lo statuto, con l’ulteriore documentazione presso il competente ufficio del Runts, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
L'ufficio, una volta verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
Se non sono osservate le condizioni per la costituzione dell'ente, il notaio ne informa, entro 30 giorni, i fondatori o gli amministratori dell'ente.
Gli stessi o ogni associato possono chiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del notaio, l’iscrizione dell’ente all'ufficio del registro competente del Runts.
Trascorsi 60 giorni dalla domanda, in mancanza di iscrizione, di comunicazione di diniego dell’iscrizione o di integrazione della documentazione sollecitata all’ente richiedente, l'iscrizione si intende negata.
Quanto sopra per puntualizzare che, nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni