Accertamento per omessa contabilizzazione di polizze fideiussorie: la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste, nel nostro ordinamento, un diritto al contatto preliminare contribuente/ufficio: pertanto, se l’Amministrazione finanziaria acquisisce irritualmente elementi rilevanti ai fini della ripresa impositiva, ciò di per sé non comporta l’inutilizzabilità di questi, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso.
In altre parole una carente informazione del contribuente in relazione alle ragioni fondanti la verifica fiscale non comporta l’inutilizzabilità in accertamento dei dati così acquisiti.
Il caso di studio: accertamento per omessa contabilizzazione di polizze fideiussorie
La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente da un ufficio siciliano dell’Agenzia delle entrate, per omessa contabilizzazione di polizze fideiussorie rilasciate dalla società.
La Ctp di Agrigento, adita dalla società, accoglieva il ricorso ed annullava l’attività impositiva erariale e la Ctr della Sicilia, intervenendo a seguito di gravame dell’ufficio, rigettava l’appello.
In particolare, il Collegio regionale, per quanto concerne ai nostri fini, rilevava l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12, comma 2 legge n. 212/2000, che impone agli organi accertatori di informare il contribuente, al momento dell’accesso, delle ragioni che giustifichino la verifica fiscale.
Inoltre, la Ctr evidenziava che, benché la verifica fiscale fosse connotata da ampia discrezionalità, dovevano essere rispettati i principi dell’attività amministrativa, individuati nella imparzialità, pubblicità e trasparenza, di cui all’art. 1 legge n. 241/1990.
L’Agenzia delle entrate ricorreva, allora, in cassazione, affidando il ricorso a plurimi motivi di diritto.
L’Amministrazione finanziaria, in particolare, evidenziava che l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento costituisse una valida ragione dell’intervento.
In questo senso, l’art. 12 dello Statuto del contribuente, laddove richiede che la verifica deve essere giustificata da “effettive esigenze di indagine”, si riferirebbe alle modalità della scelta della verifica (accesso nei locali, risposte ai questionari ed altro), ma non allo scopo della stessa, che è sempre e comunque l’accertamento dell’evasione.
Il contribuente non potrebbe, quindi, sindacare le ragioni che hann