In questo contributo ci soffermeremo sulle norme di attuazione ed i limiti alle operazioni finanziabili.
Esaminiamo ora il Decreto del Ministero dell’Economia 176/2014, i cui artt. 1 – 4 contengono le norme attuative dell’attività di microcredito finalizzata all’avvio od allo sviluppo di attività imprenditoriali ed all’inserimento nel mercato del lavoro (vale a dire nel mercato del lavoro autonomo) di cui al 1° comma dell’art. 111 del TUB.
Microcredito: i soggetti finanziabili
L’art. 1, comma 1, del Decreto prevede che i soggetti finanziabili siano gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi (per esempio, i liberi professionisti), le associazioni, le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificate e le società cooperative.
In particolare, per quanto che riguarda le associazioni (sia riconosciute che non), riteniamo che ad esse possa venire finanziata un’attività commerciale, cioè di impresa, finalizzata all’autofinanziamento delle loro attività istituzionali senza scopo di lucro e purché non sia l’attività principale o quella prevalente su queste ultime (altrimenti l’associazione diventa un’impresa dal punto di vista fiscale) ai sensi dell’art. 149, 1° e 2° comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Soggetti esclusi dai finanziamenti
Per far sì che i destinatari dei microcrediti siano soltanto imprese piccole e giovani, cioè in fase di avvio o poco oltre, sono esclusi dai finanziamenti di questo tipo (art. 1°, 2° comma, del Decreto Ministeriale 176/2014):
- i lavoratori autonomi e le imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- lavoratori autonomi e imprese individuali con più di cinque dipendenti;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società cooperative