Detrazione e rimborso dell’IVA per le spese su immobili di proprietà di terzi

di Isabella Buscema

Pubblicato il 8 febbraio 2022

Sussiste la chance da parte dell’impresa/società di detrarre l’IVA sulle spese di ristrutturazione dell’immobile che detiene in locazione ma che è di proprietà di terzi?
Sussiste il rimborso IVA, in relazione a lavori effettuati su proprietà altrui e perciò per costi non iscrivibili contabilmente tra quelli ammortizzabili?

Immobili di proprietà di terzi: diritto a detrazione e rimborso IVA

detrazione iva immobili proprietà terziIl diritto alla detrazione dell’IVA e, in alternativa, il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile, è riconosciuto in relazione alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi oggetto di detenzione qualificata in forza di contratto preliminare ad effetti anticipati, purché sia presente un nesso di strumentalità [1] con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o in prospettiva [2].

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione.

 

Un caso di rimborso IVA negato

Il fisco ha negato il rimborso dell’IVA corrisposta per spese riferite ad opere di realizzazione di un complesso turistico sostenute su cespiti immobiliari di proprietà altrui inseparabili dai beni cui accedono oggetto di contratto preliminare traslativo della proprietà ad effetti anticipati, acconti per forniture da effettuare pagati in sede di stipula del contratto preliminare e di acquisti di beni non ammortizzabili.

Il giudice del gravame ha configurato l'IVA non rimborsabile perché relativa a fatture di opere di ristrutturazione e trasformazione di beni altrui non idonee ad essere contabilizzate.

Inoltre, ha confermato legittima la sospensione del rimborso in relazione agli acconti su forniture e sul preliminare di vendita del fabbricato, dovendo in tal caso differire detraibilità alla stipula dell'atto definitivo.

 

La pronuncia della Cassazione: detraibilità IVA e nesso di strumentalità

Gli Ermellini hanno statuito la detraibilità dell’IVA e il diritto al rimborso dell’eccedenza, sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.

In tema di IVA, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta.

Alla luce del principio di neutralità dell’IVA, il diritto alla detrazione e, in alternativa, il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile, devono essere assicurati al contribuente anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o in prospettiva.

Il suddetto principio di diritto, in un'ipotesi di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione, va esteso alla fattispecie, pienamente assimilabile, in cui i lavori sono pacificamente relativi a beni altrui oggetto di detenzione qualificata in forza di contratto preliminare ad effetti anticipati.

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