Comunicazioni di anomalia per violazione di norme sul monitoraggio fiscale: è sempre possibile il ravvedimento

In arrivo le “letterine” dell’Agenzia delle entrate per invitare alla regolarizzazione i contribuenti con più importanti violazioni della norma sul monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero (quadro RW) o dei redditi ivi conseguiti; vediamo le possibilità di ravvedimento

Violazione norme sul monitoraggio fiscale: al via le nuove comuinicazioni di anomalia

comunicazioni anomalia monitoraggio fiscaleL’Agenzia delle Entrate ha preannunciato l’invio di nuove comunicazioni finalizzate a promuovere il ravvedimento da parte dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

Tali informazioni pervengono all’Agenzia dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, relative ai contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

Solo avendo riguardo alle anomalie più rilevanti, l’Agenzia invierà una comunicazione per la promozione della compliance, escludendo dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

 

Possibile la regolarizzazione con ravvedimento operoso

I contribuenti che riceveranno la comunicazione possono ovviamente regolarizzare la propria posizione mediante il noto istituto del ravvedimento operoso, ovvero presentando una dichiarazione dei redditi integrativa (che regolarizza l’infrazione) e a corollario versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, in base a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Nella sezione “l’Agenzia scrive” del proprio cassetto fiscale, il destinatario di tali lettere potrà verificare i dati di fonte estera che lo riguardano.

 

Sul tema leggi anche: Il ravvedimento del quadro RW in presenza di modello 730

 

Il parere della Cassazione in tema di sanzioni

In riferimento alle sanzioni, si segnala una recentissima ordinanza della Cassazione (la n. 40916 del 21 dicembre 2021), la quale ha affermato che l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione che non può essere qualificata come “meramente formale”, in quanto l’obbligo dichiarativo risponde alla finalità di assicurare il monitoraggio dei beni detenuti all’estero, quali manifestazioni del principio costituzionale di capacità contributiva.

Sono del tutto irrilevanti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, aspetti quali la buona fede del contribuente o la presunta esistenza di un dibattito sull’incongruenza della sanzione o sulla difficile interpretazione della disciplina.

È solo il giudice a poter ravvisare, sulla base degli indici rivelatori fattuali, l’esistenza di una condizione di incertezza inevitabile su contenuto, oggetto e destinatari della disposizione tributaria.

In altre parole, soltanto il giudice, sulla base di una valutazione complessiva della produzione normativa-dottrinale-giurisprudenziale, deve accertare l’impossibilità di individuare la norma giuridica applicabile al caso concreto.

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 40601 dell’8 febbraio 2022.

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 11 febbraio 2022