Il 27 dicembre è uscita la circolare definitiva in tema di controlled foreign companies. Avremo modo di approfondirne il contenuto in successivi interventi. In questa sede, esaminiamo le questioni che interessano il trust.
Il recente intervento di prassi affronta il tema del trust sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo di applicazione della disciplina CFC.
Profilo soggettivo della Circolare Controlled Foreign Company (CFC): il trust
Sotto il profilo soggettivo non vi sono particolari rilievi da fare. Il trust, essendo soggettivizzato ai fini delle imposte sui redditi, si configura evidentemente come un soggetto cui può essere applicata la disciplina Controlled Foreign Company (CFC).
Al riguardo, infatti, il dato normativo non lascia spazio a dubbi. L’art. 167 comma 1 del tuir, infatti, dispone che:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3”.
I soggetti di cui all’art. 5 comprendono le società di persone e le associazioni professionali.
L’art. 73 comprende i trust fiscalmente residenti in Italia i quali possono essere inquadrati come enti commerciali o enti non commerciali.
Potrebbe rientrare nel presupposto soggettivo addirittura il trust non residente ex art. 73 comma 1 lett. d).
Si tratta, invero di una casistica rarissima in quanto il trust dovrebbe avere una stabile organizzazione in Italia e dovrebbe, quindi, ragionevolmente qualificarsi come un trust ente commerciale.
Il profilo oggettivo: la partecipazione di controllo
In base al comma 1 dell’art. 167 del tuir, la disciplina Controlled Foreign Company (CFC) opera in caso di partecipazione di controllo ai sensi del successivo comma 2.
Il comma 2 prevede che:
“Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1”.
In sostanza, il concetto di controllo fa riferimento alla nozione dell’art. 2359 codice civile e al criterio della maggioranza degli utili.
Non viene, invece, considerata la maggioranza della partecipazione al capitale come accade in tema di transfer pricing in base all’art. 2, comma. 1, lett. b) D.M. 14.5.2018.
Il controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile
Abbiamo visto che sotto il profilo soggettivo, il trust rientra tra i soggetti cui può essere imputato per trasparenza il reddito della Controlled Foreign Company (CFC).
Sotto il profilo oggettivo, invece, la questione è più complessa.
Si può verificare il caso in cui un trust non residente sia controllato da un soggetto italiano?
La C.M. 18/E precis