Decreto Ristori ter e divieto di cessione di qualunque credito d’imposta

Il Decreto Legge contiene tantissime novità tra cui il divieto di cessione di qualunque credito d’imposta.

Aggiornamento 28/1/2022: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, che all’art. 28 (nella bozza iniziale era l’art. 26) conferma quanto commentato nel presente articolo.
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Il Consiglio dei Ministri di venerdì 21 gennaio 2022 ha approvato il Decreto legge cosiddetto Ristori-ter.

Il Decreto Legge contiene tantissime novità, tra le quali ad esempio interventi in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Divieto di cessione di qualunque credito d’imposta

La norma da evidenziare subito, a causa dell’impatto che temiamo avrà, è quella contenuta nell’art. 26 (della bozza del decreto, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce il divieto di cessione multipla di qualunque credito d’imposta, ad esempio – per intenderci – quelli edilizi quali il superbonus 110%, bonus facciate, ecc. ecc.

Senza facoltà di successiva cessione sono i termini utilizzati dalla norma.

La motivazione naturalmente è da individuarsi nella necessità di stroncare il giro di frodi che si è avviato dietro a questi talvolta ingentissimi crediti d’imposta. E’ già cronaca la scoperta di tanti abusi.

L’unica concessione del Governo (commentando si ribadisce il testo della bozza del Decreto, non è ancora disponibile la versione definitiva) è il periodo transitorio concesso che comunque non risolverà tutti i problemi.

Il periodo transitorio, se sarà confermato nella versione definitiva, prevede che i crediti già ceduti alla data del 7/2/2022 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

 

Divieto di cessione del credito d’imposta: cosa può succedere in pratica

Questa norma comporterà un disastro per tanti contribuenti: abbiamo nei nostri Studi tante pratiche avviate relative ad esempio al superbonus 110%; lavori già avviati, quindi impegni già assunti dal contribuente nei confronti delle aziende appaltatrici.

Ora il contribuente (o l’impresa edile che aveva già accettato la cessione del credito) si recherà in banca o alle poste per la cessione del credito. L’istituto che dovrebbe accettare il credito non lo potrà a sua volta cedere ad altri.

Quindi la banca che acquista il credito non lo può girare ad altri (ad esempio società del gruppo), se lo deve tenere. A questo punto la banca potrà decidere di stoppare l’acquisizione di crediti perché potrebbe aver raggiunto il suo massimo importo utilizzabile. Quindi non acquista il credito del contribuente che sta ristrutturando casa… il quale però ha già avviato i lavori e già si è impegnato al pagamento di quanto dovuto. E non ha soldi per pagare, perché contava sulla cessione del credito, magari già concordata verbalemnte con la banca che ora potrà cambiare idea.

Questa situazione nata a causa del divieto di cessione di qualunque credito d’imposta diventerà all’ordine del giorno. E che succederà…? Un grossissimo guaio…  

Purtroppo per colpa dei soliti furbi ci rimettono sempre i cittadini onesti. E’ assolutamente necessaria l’introduzione di una diversa norma transitoria, che contempli almeno i lavori già avviati.

 

Altre novità del decreto sostegni ter

Ma veniamo ad altre norme del Sostegni-ter in arrivo.

In merito ai settori in difficoltà si pensa di sostenere i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati quali: 

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie 
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

 

Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Il credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, a condizione che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Aziende energivore

Si parla poi di Contributi d’imposta per le aziende cosiddette energivore: a chi ha subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al 2019 a causa dell’incremento dei costi dell’energia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

L’articolo 15 della bozza del decreto legge prevede “un meccanismo di compensazione”. Tanti aziende hanno investito in passato in grandi impianti fotovoltaici puntando tantissimo sugli incentivi statali del cosiddetto “Conto Energia”. Ora purtroppo lo Stato interviene (limitatamente al periodo 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per ora…) su questo meccanismo, sugli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia: devono versare una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

In relazione al periodo suddetto, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 

 

CommercialistaTelematico

22 gennaio 2022

 

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