Con la pubblicazione del Decreto Sostegni ter, sono entrate in vigore dal 27 gennaio delle nuove misure fiscali. Iniziamo oggi con le prime due, rinviando ai prossimi giorni l’esame delle successive.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter), prevede delle ulteriori misure di sostegno per le attività chiuse per effetto della pandemia. Tra le novità, oltre al rifinanziamento del Fondo, vengono previste delle sospensioni per taluni termini di versamento.
Principali novità del Sostegni ter
Sospensione termini per le attività sospese
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 (ovvero per sale da ballo, discoteche e locali assimilati) sono sospesi:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, (ma solo quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; è appena il caso di precisare che sono quindi esclusi i versamenti irpef e di addizionali dovuti a titolo personale, e non come sostituto; le ritenute quindi sono quelle che scadranno nel mese di febbraio;
- i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022; tipicamente, dunque, l’iva del mese di dicembre.
Tali versamenti sono come detto solo rinviati (non annullati), sicchè andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
Nel caso in cui un contribuente abbia comunque effettuato il versamento, non ne potrà chiedere il rimborso.
Rilancio attività di commercio al dettaglio
Una vera e propria novità viene apportata dall’articolo 2, che stanzia delle somme per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.
Si tratta di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)
Per poterne beneficiare, le imprese suddette devono:
- aver conseguito un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- e aver subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Si noti quindi il riferimento ai ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) in vece del vecchio termine “fatturato”, privo di significato tecnico e di difficile gestione;
- alla data di presentazione della domanda devono essere, altresì, in possesso di taluni requisiti, i cui principali sono:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività suddette;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività suddette;
Contributo a fondo perduto per il rilancio del commercio al dettaglio: modalità di richiesta e misura
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano una istanza telematica con l’indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nei termini che verranno previsti successivamente da apposito provvedimento.
All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del DPR 602/73 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
Il contributo viene quantificato nei modi già visti nelle precedenti edizioni dei contributi a fondo perduto, ossia applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 2020, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro;
È importante sottolineare che l’importo di esso è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Altrettanto importante è sapere che, in caso di istanze per fondi superiore alla disponibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.
Puoi approfondire l’argomento nella seconda parte dal titolo “Decreto sostegni Ter: le ulteriori misure previste per i settori in sofferenza”…
NdR: Se desideri approfondire, Ti suggeriamo…Decreto Sostegni ter: misure per le imprese tra contributi a fondo perduto, bonus affitti turistici e diminuzione costi bollette elettriche
ma anche: Decreto Ristori ter e divieto di cessione multipla di qualunque credito d’imposta
A cura di Danilo Sciuto
Martedì 1 Febbraio 2022