Decreto sostegni Ter: le ulteriori misure previste per i settori in sofferenza

Continuiamo l’analisi in pillole del decreto Sostegni Ter: i contributi per i settori intrattenimento, wedding, horeca; il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione

Proseguiamo l’illustrazione sintetica delle novità fiscali introdotte dal Decreto Sostegni Ter – DL 4/22, in vigore dal 27 gennaio – leggi qui il primo approfondimento dell’1 febbraio.

Contributi settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA

decreto sostegni terL’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2022, prevede delle ulteriori misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Nell’ambito dei contributi previsti a favore dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), si dà spazio anche ad altri settori in difficoltà.

Gli altri settori vengono individuati anche stavolta con il diretto riferimento al codice ateco utilizzato (e dichiarato), come attività prevalente: si tratta dei codici 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)

Tali attività, ovviamente, devono aver subito una riduzione di ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), determinata nella misura non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del DL n. 34/20 (ossia il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)

 

Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione

Proseguendo l’analisi del decreto, abbiamo l’articolo 5, che disciplina il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Tale credito d’imposta spetta a tali imprese del settore turistico, con le solite modalità di cui al DL 34/20, in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Gli interessati potranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti con modalità, termini di presentazione e contenuto stabiliti con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

L’articolo 9, poi, estende il già esistente credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1/1/2022 al 31/32022.

Il blocco delle cessioni a catena di crediti fiscali

Infine, ma non certo per importanza, la novità in tema di cessione di crediti di imposta.

L’articolo 28 prevede che dal 27/1/22: per le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, è prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendone quindi ulteriori.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per il credito d’imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione.

E’ infine previsto che, se un credito è stato oggetto di cessione o sconto prima del 7/2/2022, potrà essere ceduto solo un’altra volta.

Leggi qui l’approfondimento odierno di Cluadio Sabbatini sulla stretta sulle cessioni di bonus fiscali…

 

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 3 Febbraio 2022