In questo approfondimento vedremo se è legittima la strutturazione dell’operazione di conferimento d’azienda con successiva cessione della partecipazione.
Gli aspetti fiscali del conferimento d'azienda
Il conferimento d’azienda è fiscalmente neutrale e la successiva eventuale cessione a terzi, da parte del soggetto conferente, della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento, ricorrendone i presupposti previsti dagli artt. 58, 68 e 87 del TUIR, sconta sull’eventuale plusvalenza realizzata la favorevole tassazione prevista dalla disciplina Pex, mentre nella cessione d’azienda la plusvalenza sconta una tassazione piena.
Dal punto di vista delle imposte indirette, il conferimento d’azienda prevede l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, quando la cessione dell’azienda prevede, invece, l’imposta di registro, ipotecaria a catastale proporzionale.
Se l’operazione di conferimento d’azienda con cessione della partecipazione non presenta problemi di elusività ai fini delle imposte sui redditi, poiché l’articolo 176 del Tuir sin dal 2004 ne afferma esplicitamente la non elusività, ancora incerta si presenta la questione sotto il profilo delle imposte indirette, nonostante la riscrittura dell’articolo 20 del TU Registro operata a seguito dell’articolo 1, comma 87, della legge n. 205 del 2017.
Aspetti fiscali che condizionano la rappresentazione dell’operazione di trasferimento
Le cessioni e i conferimenti d’azienda o rami d’azienda, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72 sono qualificate, in ambito Iva, come operazioni escluse (o fuori campo) dall’ambito di applicazione dell’imposta.
Tuttavia, il principio di alternatività (Iva/registro) trova applicazione solo nella cessione d’azienda, poiché per il conferimento d’azienda, pur se non è applicata l’Iva, l’imposta di registro si applica in ogni caso in misura fissa pari a 200 euro, anche se nell’azienda conferita sono presenti beni immobili, oltre all’imposta ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna.
La posizione dell’Agenzia delle entrate
In passato l’Agenzia delle entrate a fronte del conferimento di un ramo aziendale in una società costituita ad hoc o preesistente e la cessione a terzi delle quote sociali della conferitaria – in luogo della cessione d’azienda - ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 20 del TUR, l’operazione dovesse essere sottoposta a tassazione come fattispecie unitaria di cessione di azienda o di ramo di azienda, soggetta ad imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale.
L’articolo 20 del TUR previgente
L’articolo 20 del TUR, vigente fino al 2017 disponeva che:
“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti gi