Il presente contributo si rivolge alla possibilità di applicare (o meno) il regime di c.d. “neutralità indotta” in presenza di partecipazioni detenute non in piena proprietà ma in nuda proprietà ovvero in usufrutto.
Gli scambi di partecipazioni, sotto il profilo del trattamento fiscale IRES, possono avvenire in regime di sostanziale neutralità fiscale, sia attraverso permute che mediante conferimenti.
In particolare, l’art. 177, comma 1, del TUIR, stabilisce che la permuta, mediante la quale le società di capitali o gli enti commerciali residenti acquistano o integrano una partecipazione di controllo, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in un’altra società di capitali od ente commerciale residente, attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, “non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”.
L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 (pex) e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
Il successivo comma 2 dell’art. 177 richiamato stabilisce invece che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Scambi di partecipazioni: aspetti soggettivi
- Scambi di partecipazione tramite permuta o conferimento: alcune precisazioni
- Quale neutralità?
- Condizioni previste
- Conguaglio
- Comportamento contabile
- Mancanza delle condizioni
- Partecipazioni qualificate
- Controllo “parziario”?
- Pluralità di soggetti
- Proprietà “scissa”
- Precisazioni
- Abuso del diritto
- Pex e non-pex
- Orientamenti dell’Agenzia
- Soglie di qualificazione
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Scambi di partecipazioni: aspetti soggettivi
All’operazione disciplinata dal comma 2 dell’art. 177 del TUIR (scambio di partecipazioni tramite conferimento in regime di realizzo controllato) partecipano:
- la società acquirente (che verrà ad acquisire il controllo);
- la società scambiata (della quale si intende acquisire il controllo);
- i soci scambianti (della società scambiata).
Nel quadro dell’art. 177 comma 2, il soggetto acquirente deve essere necessariamente una società di capitali residente di tipo azionario (quindi solo s.p.a. o s.a.p.a., con esclusione della s.r.l.), dato che per l’effettuazione dello scambio è necessario da parte di tale società il preventivo acquisto di partecipazioni proprie (operazioni permessa alle sole società con capitale azionario).
Sotto il profilo oggettivo, lo scambio deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di acquistare, integrare ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di diritto [determinato a