La chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di attività?
La chiusura in rosso di un conto di cassa significa che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati e rappresentano una anomalia contabile sufficiente a legittimare l’accertamento di tipo induttivo ovvero la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo?
La società e i soci possono offrire prove contrarie o liberatorie ovvero possono provare da quali operazioni hanno attinto la liquidità risultante dai pagamenti effettuati nonostante il saldo di cassa negativo?
Saldo negativo di cassa: la prova incombe sul contribuente
La sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Siccome la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degl’introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati.
Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di attività (almeno equivalente al disavanzo).
Di talché, atteso il riparto degli oneri probatori regolato dal regime di presunzioni del D.P.R. n. 633, art. 54, comma 2, e del D.P.R. n. 600, art. 39, comma 2[1], l’Ufficio non è tenuto a fornire prova ulteriore[2] per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati.[3]
Com’è noto, in questi casi, l’onere della prova s’inverte dovendo il contribuente offrire prove contrarie procedendo alla dimostrazione di ulteriori componenti positive del reddito (es. a titolo di prestiti e/o conferimenti, corrispondenti al suddetto saldo di cassa e di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati), ovvero dimostrare errori di scritturazione e/o problemi d’impostazione contabile.
Tali principi sono stati precisati dalla Corte di Cassazione.
Vicenda: saldo di cassa negativo giustifica l’accertamento induttivo
Il giudice di appello ha rilevato che l’Ufficio non avrebbe potuto procedere ex art. 39 del D.P.R. nr 600/1973 in quanto le scritture contabili erano regolari.
Ha osservato comunque che l’accertamento era infondato giacché i saldi di cassa negativi non potevano di per sé costituire elementi tali da far venir meno l’affidabilità delle scritture contabili.
La CTR ha ritenuto fondate le censure del contribuente in merito alla percentuale di ricarico per errata individuazione “dei prodotti maggiormente significativi” nella determinazione del reddito finale, il cui calcolo andava effettuato sul valore degli acquisti e non del venduto.
La pronuncia della Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno cassato la sentenza impugnata dal fisco e hanno proceduto al rinvio della controversia, innanzi al giudice del gravame sulla base delle seguenti argomentazioni.
“Il giudice del gravame ha considerato ingiustificata la conclu