Non tutte le cure termali fruiscono dell’esenzione IVA

Le fattispecie di esenzione dall’Iva, essendo eccezionali, vanno intese in senso restrittivo: attenzione a non applicare l’esenzione a tutte le cure termali.

esenzione IVA cure termaliCome noto, in base all’articolo 10 comma 1 n. 19), sono esenti le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate…. Le cure termali godono di questa esenzione IVA?

 

Esenzione IVA prestazioni sanitarie

L’esenzione dall’Iva discende dunque da due condizioni, una soggettiva e una oggettiva: quella soggettiva riguarda chi effettua la prestazione, che deve essere uno stabilimento termale, quella oggettiva riguarda ovviamente l’oggetto della prestazione, che deve essere quello di cura.

La Corte di cassazione ha stabilito che l’esenzione prevista non comporta, di per sé, una deroga automatica all’ordinario regime di imponibilità in favore delle prestazioni termali, poiché occorre tenere presente che il concetto di “cura” implica necessariamente che queste ultime debbano avere una funzione terapeutica di diagnosi, cura e guarigione, da valutare in relazione alle “condizioni del destinatario della relativa prestazione”.

Nessun dubbio riguarda il requisito soggettivo, per cui è irrilevante la “circostanza che la prestazione sia di fatto resa da un sanitario o da altro operatore nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, in quanto, ai fini della realizzazione della condizione soggettiva di cui al n. 19), “il ruolo dell’operatore sanitario è assorbito dalla struttura collettiva dello stabilimento termale”.

 

La controversia attorno al concetto di prestazione di cura

Oggetto di controversia, nel caso di specie, è invece la portata del requisito oggettivo, ovvero la corretta individuazione del concetto di “prestazione di cura”, in relazione al quale la Corte ha anzitutto rilevato come questo esuli dalle diverse nozioni di prestazioni di ricovero e di somministrazioni di medicinali, presidi sanitari e vitto, citate nel prosieguo della norma in commento.

In merito al concetto di “prestazione di cura” la tesi del ricorrente si era fondata sull’assunto per cui “le prestazioni rese da una struttura autorizzata utilizzando acque termali sono per definizione prestazioni di cura”, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione.

Per contro i giudici di merito, aderendo alla tesi dell’Agenzia delle entrate, hanno ritenuto che ai fini del riconoscimento dell’esenzione da imposta delle prestazioni termali sia necessario “stabilire se esse [siano] finalizzate a interventi terapeutici o di benessere fisico”.

Non occorre dimenticare che le norme che prevedono l’esenzione da Iva sono norme eccezionali, sicchè vanno intese in senso restrittivo; è il motivo per cui la Corte ha rigettato la prospettazione della ricorrente e ha chiarito che:

la nozione di “cura” implica una valutazione delle condizioni del destinatario della relativa prestazione, presuppone cioè uno stato morboso di bisogno che la cura ha il compito perlomeno di alleviare”.

 

Esenzione IVA cure termali: il parere della Cassazione

La tesi della Cassazione è d’altronde conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia Cee, secondo cui se è vero che:

“lo scopo terapeutico di una prestazione non deve essere necessariamente inteso in un’accezione rigida, ben potendo godere dell’esenzione anche le prestazioni mediche effettuate a fini profilattici“, resta fermo che “il criterio da seguire è quello della idoneità della singola prestazione a perseguire uno scopo curativo, attraverso una valutazione caso per caso che esclude le generalizzazioni fondate sulla tipologia di prestazione o sul “nomen” eventualmente utilizzato”.

Nel caso in esame, il Giudice di legittimità ha posto l’accento sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società, sia in sede di verifica fiscale sia in sede di giudizio di merito, non avendo la stessa fornito alcun elemento che permettesse di verificare né l’effettivo oggetto né i destinatari delle prestazioni rese, le quali tuttavia non potevano considerarsi esenti da imposta per il solo fatto di essere qualificate come “prestazioni termali”.

 

Fonte: Cassazione, Sentenza n. 28384 del 15 ottobre 2021.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 7 dicembre 2021