Chirurgia estetica: aspetti IVA ed IRPEF

Analizziamo gli aspetti Irpef (ossia la eventuale detraibilità fiscale della spesa) nonché quelli Iva (ossia la possibilità di considerare tali prestazioni come esenti, al pari delle cure mediche) dei trattamenti di chirurgia estetica.

iva irpef chirurgia esteticaE’ abbastanza frequente, oggi, che una persona decida di ricorrere alla chirurgia estetica, per i motivi più disparati.

Al riguardo, le domande che possono arrivare al commercialista sono di due tipi, a seconda che chi fa la domanda sia il paziente o chi ha eseguito la prestazione chirurgica.

La prima è: “sono detraibili le spese per questi interventi?”

La seconda è: “Posso emettere fattura in esenzione, come per le prestazioni sanitarie, per queste operazioni?”.

Partiamo dalla prima, relativa quindi alla possibilità di detrarre tali spese.

 

Detraibilità IRPEF degli interventi di chirurgia estetica

Nell’intenzione di essere il più sintetici possibile, possiamo affermare che sono detraibili solo le spese sostenute per interventi chirurgici necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona.

Tra questi non rientrano, quindi, le spese sostenute in relazione a interventi di chirurgia plastica diretti esclusivamente a rendere più gradevole l’aspetto personale.

E’ il caso delle prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

Diverso è il caso degli interventi di chirurgia plastica qualora siano diretti a eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti: in tal caso infatti tali spese sono senz’altro detraibili.

 

Detrazione IVA: quando è contemplata

Passiamo adesso ad esaminare il secondo aspetto, in ambito iva, in riferimento al quale possiamo contare anche sul contributo di una recente senza della Cassazione.

Le operazioni di chirurgia estetica possono infatti godere dell’esenzione dell’Iva solo se realizzate con lo scopo di alleviare sofferenze psicologiche del paziente affetto da handicap o malattie o siano conseguenza di traumi.

In tal senso, consta anche la tesi dell’Agenzia delle entrate, che nella circolare n. 4 del 2005 ha affermato che:

“le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”.

Interessante altresì il tema dell’onere della prova.

Esso infatti, dice la Cassazione, incombe sul sanitario che effettua le operazioni, e non sull’Amministrazione finanziaria, onerata, secondo la sentenza di merito poi smentita, dell’obbligo di provare la sussistenza dei requisiti che avevano, poi, determinato il disconoscimento dell’esenzione Iva.

D’altronde, sulla stessa linea la costante giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, in tema di Iva, l’obbligo di provare la fondatezza dei presupposti oggettivi e soggettivi utili al fine dell’esenzione di cui all’articolo 10, numero 18, del Dpr n. 633 del 1972 incombe sul contribuente.

Ciò significa, dunque, che nell’ipotesi di mancato assolvimento di detto onere, i corrispettivi accertati devono essere riconducibili ad operazioni imponibili.

Per completezza, anche i trattamenti di natura puramente estetica, effettuati da personale infermieristico soggetto alla vigilanza delle norme di cui al testo unico sulle leggi sanitarie, perdono l’esenzione qualora non abbiano quel contenuto sostanziale di prestazione sanitaria propria.

Fondamentale, poi, quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per la quale le “operazioni di chirurgia estetica” ovvero i “trattamenti di carattere estetico”, qualora abbiano lo scopo di alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie che richiedono un intervento di natura estetica, possono rientrare nel novero di “cure mediche” o di “prestazioni mediche”.

Di contro, qualora dette prestazioni abbiano finalità puramente cosmetiche, devono ritenersi escluse da qualsiasi nozione di carattere medico.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 3 dicembre 2021