La sentenza motivata solo apparentemente

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 6 dicembre 2021

Torniamo sull'annosa questione della sentenza motivata solo apparentemente che viene portata ciclicamente all'attenzione della Cassazione.

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare una questione che ciclicamente continua ad essergli posta: quando può dirsi apparente la motivazione di una sentenza.

 

Il pensiero della Cassazione sulla motivazione delle sentenze

sentenza motivata apparentementePer la Corte,

Se la motivazione resa dai secondi giudici sulle questioni preliminari è idonea a superare il tetto del cd. minimo costituzionale (cfr., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248), essendo in tale parte indicate, seppur succintamente, le ragioni per le quali i secondi giudici hanno ritenuto che l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione fosse adeguatamente motivato e che non fossero applicabili retroattivamente i nuovi coefficienti per la determinazione del reddito sintetico di cui al d.l. 31/05/2010 n. 78, viceversa, la motivazione di rigetto nel merito dell’appello rientra agevolmente nello stigma delle sentenze nulle, in quanto la CTR ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, di procedere alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa nonché di quelli contrari addotti dalla del contribuente rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

E’, difatti, principio consolidato che

la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, perché affetta da error in procedendo, quand