Il sindaco di una società, che esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, almeno in termini agevolativi, nonchè di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione che ha, pertanto, enucleato un’ipotesi di concorso nel delitto di indebita compensazione.
Un caso di indebita compensazione all’attenzione della Cassazione
Il caso posto al vaglio dei giudici di legittimità originava da un’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo aveva confermato il provvedimento del Gip del medesimo Tribunale, che aveva applicato ad un indagato le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni, per una certa durata.
Infatti, secondo il Tribunale, il soggetto in questione doveva ritenersi gravemente indiziato dei reati di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638, primo e secondo comma c.c..
In particolare, l’indagato, nella qualità di presidente del collegio sindacale di una spa, avrebbe, fra l’altro, espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto di ramo di azienda di una srl, del quale faceva parte un credito Iva inesistente per un valore di svariati milioni di euro, delibera poi approvata, e seguita dall’utilizzazione di tale credito a fini di compensazione Irpef ed Irpeg, mediante più versamenti effettuati in un determinato lasso di tempo, per un importo complessivo pari a svariate centinaia di migliaia di euro.
Tra i vari motivi di ricorso per cassazione, proposti dall’indagato, uno si soffermava sulla pretesa insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 10-quater DLg