Il Decreto Antifrode tra novità e dubbi applicativi

Il Decreto Antifrode introduce nuovi obblighi per i contribuenti che vogliono usufruire dei bonus edilizi e per i professionisti che li assistono. Inoltre prevede importanti novità circa i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Ci sono, però, degli aspetti da chiarire sulla retroattività delle disposizioni emanate

Superbonus e bonus edilizi: novità e dubbi applicativi

decreto antifrode asseverazione e controlliIl Decreto Antifrode (D.L.n.157/2021) ha introdotto alcune novità normative volte a prevenire e scongiurare la creazione fittizia di crediti inesistenti.

Nello specifico, sono stati onerati di ulteriori obblighi sia i contribuenti – con l’estensione del visto di conformità anche per altri bonus edilizi – sia i professionisti, che sono tenuti a rigorosi controlli (tra cui gli adempimenti antiriciclaggio), che potrebbero determinare conseguenze sanzionatorie in caso di irregolarità.

Inoltre il D.L. n.157/2021 ha previsto due novità in tema di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, ossia:

  • l’introduzione delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti, con rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2);
  • i controlli dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle agevolazioni fiscali ed economiche erogate nel settore edilizio, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto (art. 3).

 

Decreto antifrode ed estensione degli obblighi ai contribuenti

L’art.1 del D.L. n.157/2021 rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi” ha esteso gli adempimenti cui saranno tenuti i contribuenti per il riconoscimento del credito d’imposta.

Più nel dettaglio, sono state previste:

  • la certificazione per il riconoscimento dello sconto fiscale per il Superbonus 110% (visto di conformità e asseverazione) anche per il contribuente che applichi la detrazione del bonus in dichiarazione;
  • l’estensione dei predetti obblighi di certificazione agli interventi edilizi che non rientrano nel Superbonus 110%, ma che godono ad ogni modo di un’agevolazione fiscale (per esempio, il bonus facciate per cui è riconosciuta per il 2020 e 2021 una detrazione fiscale del 90% e del 60% il 2022, o il sisma bonus la cui detrazione va dal 50% all’80% a seconda dell’intervento eseguito e della riduzione del rischio sismico conseguita).

 

Obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi per Superbonus e altri bonus edilizi

decreto antifode cosa cambiaL’art. 1 del D.L.n.157/2021 ha inoltre introdotto adempimenti in capo al contribuente che voglia detrarre il bonus nella propria dichiarazione.

Nello specifico, il contribuente deve presentare all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA:

1) il visto di conformità (articolo 119, comma 11, D.L.n. 34/2020), ovvero una dichiarazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi, anche nell’ipotesi in cui decida di utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo è previsto per il solo caso in cui il contribuente intenda utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, a condizione che non sia presentata all’Agenzia delle Entrate direttamente (senza cioè intermediario) ovvero dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Alla luce di tanto, ne discende che nei casi in cui l’interessato presenti la dichiarazione avvalendosi di un intermediario abilitato sarà tenuto al visto di conformità.

Il visto de quo deve essere rilasciato, ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. a) e b) D.P.R.n.322/1988, dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ossia:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro,
  • nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, o dal responsabile del CAF.

In riferimento al contenuto del visto di conformità, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 312528 del 12 novembre 2021, impone al soggetto che lo rilascia di verificare la presenza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti incaricati e che essi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile (come previsto dall’articolo 119, comma 14, D.L.n.34/2020).

Di tale verifica effettuate, dovrà pertanto darne conto il soggetto abilitato all’interno del visto di conformità.

2) L’asseverazione è rilasciata dai tecnici abilitati, tenendo presente:

  • il rispetto dei requisiti previsti per il cd. ecobonus;
  • l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus);
  • la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione de qua viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

In base all’art.119, comma 13-bis del D.L.n. 34/2020, l’asseverazione di congruità fa riferimento:

  • ai prezzari individuati dal Decreto Requisiti 6 agosto 2020 (regionali o pubblicazioni Dei, in casi residuali allegato “I” al medesimo decreto) o dal Dm 58/2017 per il sismabonus;
  • ai valori massimi stabiliti, per categorie di beni, dal ministro della Transizione Ecologica (indicazione aggiunta dal Decreto Antifrode ma non ancora efficace). Secondo l’articolo 13.1, lettera c, dell’Allegato “A” al Dm Requisiti, ai fini della congruità delle prestazioni professionali si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

Tanto chiarito, è sorto il dubbio in riferimento all’eventuale inserimento nel novero di queste prestazioni anche di quella riguardante il rilascio del visto.

Si rilevano due criticità: in primo luogo, per quanto riguarda la congruità della parcella del vistatore, si ritiene che l’asseveratore non sia la figura più idonea per verificare tale congruità; in secondo luogo, per quanto riguarda la tempistica, il visto di conformità costituisce l’ultimo atto prima dell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate Entrate (tanto è vero che, presumibilmente, il professionista incaricato all’apposizione del visto dovrà accertarsi della presenza dell’attestazione di congruità), per cui è ben difficile che il costo di questa prestazione possa essere inserita nell’attestazione rilasciata dal tecnico.

Precisamente, l’asseverazione deve contenere i seguenti requisiti:
  • rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti dal D.L.n. 34/2020;
  • verifica che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili;
  • congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti ecobonus;
  • apposizione della data, sottoscrizione e timbro del tecnico abilitato;
  • richiamo agli articoli 47, 75 e 76, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
  • indicazione della pec del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
  • indicazione della polizza assicurativa del tecnico con massimale di polizza adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro; indicazione della società assicuratrice, del numero della polizza, dell’importo complessivo assicurato, della disponibilità residua della copertura assicurativa, che dev’essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

L’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo dei modelli prestabiliti e fissati dallo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa all’ENEA attraverso il suddetto portale.

Il termine di presentazione dell’asseverazione è di 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi; se, di converso, sono state trasmesse asseverazioni per stato di avanzamento lavori, esse devono comunque essere seguite dopo il termine dei lavori dall’asseverazione conclusiva.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

 

Nuovo modello cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento 8 agosto 2020 e ha approvato:

  • il nuovo modello di comunicazione delle opzioni,
  • le relative istruzioni per la compilazione
  • e le specifiche tecniche

per la trasmissione telematica del modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito dei bonus edilizi.

In particolare, le principali modifiche apportate al modello riguardano la compilazione della sezione “Visto di conformità” da compilare per tutti i bonus edilizi e le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” che devono essere compilate solo nel caso di Superbonus 110, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

L’intervento sulla modulistica è stato limitato; precisamente è stato eliminato dal testo “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”.

Tali modifiche al modello di comunicazione delle opzioni, hanno fatto sì che la sezione del visto di conformità, non attiene solo al Superbonus, ma a tutti gli altri bonus edilizi e, pertanto, deve essere compilata sempre.

A questo punto, appare opportuno evidenziare che nelle nuove istruzioni di compilazione, bisogna tenere in considerazione i soggetti tenuti all’invio della comunicazione.

Infatti, come da prassi consolidata, nelle istruzioni viene specificato chiaramente che l’invio del modello deve essere a cura da chi ha apposto il visto di conformità.

Nelle nuove istruzioni, altresì, viene chiarito che la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

 

Controlli a due vie dell’Agenzia delle Entrate

La necessità d’incentivare la ripresa economica ha portato alla repentina redazione della normativa del Superbonus che inizialmente non ha previsto dei controlli preventivi.

Ciò ha lasciato il campo ad attività frodatorie attraverso sovraffatturazioni o addirittura cessioni e sconti su operazioni non realizzate in tutto o in parte.

Il Governo, con il D.L. n.157/2021 ha cercato di contrastare queste attività di natura frodatoria attraverso, in prima battuta, un’attività di controllo ex ante più rigida in caso di cessione e sconto in fattura e, successivamente, attraverso un’attività di controllo ex post basata sugli atti di recupero.

 

Controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate

Il legislatore, con l’art. 2, D.L. n. 157/2021, ha inserito il nuovo art. 122-bis all’interno del D.L. n. 34/2020 che prevede l’introduzione di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti ed il contestuale rafforzamento dei controlli.

Le modalità ed i termini per l’attuazione progressiva del controllo preventivo saranno oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà le linee guida per gli Uffici preposti al controllo.

Al comma 1 dell’art. 122-bis del D.L.n. 34/2020 è stata prevista la possibilità da parte dell’Ufficio di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia, ai sensi degli articoli 121 e 122 D.L.n.34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Tali profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Nel caso in cui all’esito del controllo:

  • risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
  • i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, quest’ultima produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Ad ogni modo, l’Amministrazione Finanziaria procederà al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta (ex art.122-bis, secondo periodo comma 2, D.L.n.34/2020).

I crediti relativi alle cessioni che, all’esito del controllo preventivo, hanno presentato dei profili di rischio, saranno in ogni caso sottoposti ad ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate potrà scongiurare l’indebita compensazione da parte del contribuente di crediti d’imposta derivanti da cessioni, la cui comunicazione sia stata considerata dall’Agenzia delle Entrate priva di effetti.

In ogni caso, però, la mancata effettuazione del controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate non esonera il contribuente da eventuali rettifiche che possono conseguire da verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria attraverso gli ordinari poteri e nei termini di decadenza.

 

Controllo preventivo intermediari

Oltre al controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate, è stato introdotto un ulteriore controllo a carico degli intermediari che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta comunicate all’Agenzia delle Entrate.

Il D.L. n.157/2021, infatti, nell’intento di contrastare più attivamente le frodi nel settore, coinvolge attivamente professionisti e intermediari finanziari.

Nello specifico, il nuovo articolo 122-bis D.L.n.34/2020, introdotto con l’art.2 del D.L. n.157/2021, prevede al comma 4 che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (ex articolo 3, Dlgs 231/2007) che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione all’UIF.

A tal proposito, giova evidenziare che l’UIF, nella comunicazione datata 11 febbraio 2021, ha individuato alcuni indici, seppur generici, di rischio:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti;
  • la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • lo svolgimento di attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

A questo punto, analizzando il nuovo dato normativo, appare importante comprendere chi siano i soggetti tenuti al nuovo adempimento.

L’art. 2, D.L. n. 157/2021 fa un generico rinvio all’art. 3 D.lgs n.231/2007, che comprende sia gli intermediari finanziari (banche, società di investimento, poste, ecc.), sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, ecc.).

A tal proposito, si osserva che sarebbe opportuno individuare precisamente le categorie obbligate, in alcuni documenti di prassi, anche in virtù delle conseguenze che potrebbero derivare da tali inadempimenti.

Se si effettua una lettura sistematica della norma, sembrerebbero obbligati sia gli intermediari finanziari, sia i professionisti, atteso che in concreto intervengono sia i professionisti per il visto di conformità e l’invio telematico dell’istanza, sia gli enti finanziari per l’acquisizione.

In questa ipotesi, sono tutti tenuti a un’attenta valutazione preventiva obbligatoria ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, pena le sanzioni previste dal Dlgs 231/2007.

Invece, attuando un’un’interpretazione letterale più sostanziale, la nuova disposizione parrebbe restringere le maglie dei nuovi obblighi ai soli intermediari finanziari stante il riferimento ai soggetti che sono tenuti a non acquisire il credito in presenza di elementi di sospetto.

Difatti, tale interpretazione più restrittiva, ritiene che il legislatore volesse circoscrivere i nuovi adempimenti ai soli intermediari finanziari, dal momento che i professionisti sono estranei alla concreta acquisizione.

In attesa di tali chiarimenti, si ritiene, di converso, che anche un’auspicabile esclusione dei professionisti possa comunque comportare un loro coinvolgimento in ipotesi di illeciti e/o di mancata acquisizione dei crediti da parte degli enti finanziari.

Precisamente, se, infatti, l’intermediario finanziario, per diverse ragioni, valuti sospetto un determinato credito:

  • segnala l’operazione all’UIF,
  • non conclude l’acquisizione.

Ma siccome per quel credito il professionista ha preliminarmente apposto il visto di conformità e/o comunicato la cessione in via telematica, gli potrebbero essere richieste le ragioni per le quali egli, a differenza dell’intermediario, non abbia ravvisato alcun sospetto e, conseguentemente, omesso la segnalazione).

Qualora tali ragioni non siano ritenute valide, gli ispettori contesteranno l’inadempimento al professionista.

E’ di tutta evidenza che, sulla base di quanto accade nel corso dei controlli in materia di autoriciclaggio, il professionista si esporrà a eventuali sanzioni per non aver ravvisato il sospetto-individuato al contrario dall’ente creditizio- e aver omesso la segnalazione.

 

Controlli ex post Agenzia delle Entrate

Un’altra novità introdotta dall’art. 3 del D.L.n.157/2021 è inerente ai controlli che effettua l’Agenzia delle Entrate; predetto articolo rende più tempestiva ed efficace l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, dei tributi, importi e contributi.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento alle agevolazioni percepite ai sensi degli articoli 25, 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (contributi a fondo perduto; utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta, sconto in fattura), esercita i poteri previsti in materie di imposte dirette e Iva (art. 31 ss D.P.R. n.600/1973 e art.51 ss D.P.R.n.633/1972) e dell’atto di recupero previsto dall’art. 1, commi 421 e 422, della L. n. 311/2004.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, ferma restando l’applicabilità di specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, potrà esercitare tutti i poteri di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, provvedendo alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute sia con riferimento alle imposte sui redditi (articolo 31, Dpr 600/1973) sia con riferimento all’Iva (articolo 51, Dpr 633/1972).

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’attività di controllo, accerti il mancato versamento da parte del contribuente di importi dovuti, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Ufficio procederà alla notifica di un atto di recupero (emanato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 421-422, L. 311/2004).

A tal proposito, nella Relazione illustrativa, viene sottolineato che la scelta dell’atto di recupero deriva dalla necessità d’individuare un atto che, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto alla difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso è annoverabile come atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell’art. 19 D.lgs n.546/1992.

Inoltre, l’atto di recupero è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

E ancora, l’applicazione degli interessi e delle sanzioni, farà riferimento al momento di recupero degli importi.

In ultimo, in riferimento alle fattispecie descritte, la competenza dell’accertamento è riservata all’Agenzia delle Entrate.

Sarà competente l’ufficio in ragione del domicilio fiscale. In caso di indeterminabilità, tale competenza verrà attribuita ad una articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.

 

Decreto antifrode: dubbi sulla retroattività delle nuove disposizioni 

decreto antifrode e bonus ediliziAlla luce delle novità introdotte dal D.L. n.157/2021 (c.d. Decreto Antifrode) riguardanti l’estensione del visto di conformità e la verifica sulla congruità dei prezzi da parte dei tecnici asseveratori, si avranno dei costi aggiuntivi per i beneficiari che, stando a un’interpretazione letterale della norma, non potranno concorrere alla determinazione delle spese agevolabili ai fini dei bonus edilizi diversi dal Superbonus 100%.

Sicuramente l’aspetto più delicato riguarderà l’asseverazione tecnica circa la congruità dei costi sostenuti; più nel dettaglio, chi verrà incaricato di tale compito, indispensabile per procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura, non potrà non retrocedere la sua analisi fin dalla data dell’inizio dei lavori.

In difetto di una disciplina transitoria, appare opportuno ritenere che le nuove disposizioni, nello specifico quelle relative al visto di conformità e alla congruità dei prezzi, trovino applicazione in relazione a tutte le opzioni presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.l.n.157/2021).

Predetti obblighi dovrebbero riguardare anche i bonus relativi a spese sostenute in data anteriore; a tal proposito, giova evidenziare che, appare priva di sistematicità l’applicazione di tali disposizioni normative anche in riferimento ai crediti d’imposta la cui fruizione è già avvenuta. relativamente a cessioni già perfezionate o comunque lavori già conclusi, atteso che si tratta di una norma in vigore da quasi due anni.

Allo stato attuale, l’unica disposizione normativa che consente di includere le spese per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione tecnica è il comma 15 dell’art.119 D.L.n.34/2020 che, invece, si riferisce, espressamente e unicamente, agli interventi edilizi del Superbonus e, pertanto, tale contenuto normativo non potrebbe essere esteso, attraverso un’interpretazione estensiva, anche agli altri bonus edilizi suscettibili di opzione ex art. 121 D.L.n.34/2020.

Nelle more dei chiarimenti sul punto, è stato comunque emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 312528 del 12 novembre 2021 che, come detto innanzi, nel recepire le novità introdotte dal Dl 157/2021, ha adeguato il modello per le opzioni di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020.

 

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A cura di Maurizio Villani e Giuseppe Marciano

Lunedì 20 Dicembre 2021

 

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