Il Fisco selezionerà alcune comunicazioni relative alla cessione dei bonus fiscali per effettuare i controlli sulla regolarità delle operazioni.
In questo articolo puntiamo il mouse sui criteri di selezione delle operazioni da controllare.
In caso di verifica l’operazione rimarrà sospesa per un massimo di 30 giorni.
Nel caso in cui i controlli non confermino i rischi, le comunicazioni produrranno i loro effetti; in caso contrario si procederà all’annullamento.
L’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la norma sui controlli dei bonus edilizi contenuta nel D.L. 11 novembre 2021, n. 157, cd. decreto Antifrode, attualmente ancora in discussione in Parlamento.
Superbonus e controlli: la normativa di riferimento
Gli articoli 121 e 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio, hanno previsto, per i soggetti e le fattispecie indicati, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste dagli articoli 121 e 122, del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 122-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cd. decreto Antifrode, allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui ai predetti articoli 121 e 122, prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio.
Più in particolare l’articolo 2, del decreto Antifrode , riconosce all’Agenzia delle entrate la pos