Carichi pendenti: non inibiscono i contributi a fondo perduto

Sfuggono alla verifiche degli inadempimenti fiscali i contributi chiesti a sollievo dei danni accusati dall’emergenza Covid: in pratica i carichi fiscali pendenti non impediscono l’erogazione dei contributi a fondo perduto.

carichi pendenti fondo perdutoCome anticipato nel Diario del 14 dicembre, sfuggono alla verifica prevista dall’articolo 48-bis del Dpr 602/73 i contributi chiesti a sollievo dei danni accusati dall’emergenza covid.

 

Carichi fiscali pendenti e contributi a fondo perduto

In base all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/73, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, devono verificare che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Esemplificando, quindi, se io ho una cartella (o più cartelle) notificata e non pagata per un importo di 7.000 euro, tale circostanza impedisce di incassare un credito verso la pubblica amministrazione, se esso è superiore a 5.000 euro.

Ci si è chiesti dunque se questa norma dovesse trovare applicazione anche nel caso di erogazione dei contributi a fondo perduto, o, in generale, dei contributi dipendenti da Covid.

Al riguardo, è opportunamente intervenuta una norma di interpretazione autentica (quindi applicabile anche al passato), che ha affermato che le somme corrisposte dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’emergenza epidemiologica non soggiacciono alla suddetta regola in materia di verifica preventiva.

La norma è contenuta nell’articolo 3 del decreto legge 209/2021, pubblicato l’11 dicembre.

Pertanto, chi ha chiesto accesso agli “aiuti anti Covid” non corre il rischio di vederseli rifiutare dall’amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti.

Poiché, come detto, si tratta di norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, si può affermare che:

  • se la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia delle entrate);
     
  • se l’Ader ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 15 dicembre 2021