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Vediamo cosa è cambiato per i contribuenti che stanno svolgendo ristrutturazioni edilizie agevolate, in particolare per l'apposizione del visto di conformità.
“Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno” è un detto che si sposa quanto mai con la vicenda legislativa della cessione del credito fiscale derivante da talune detrazioni fiscali.
Ci riferiamo a quelle per:
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interventi di recupero del patrimonio edilizio,
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efficienza energetica,
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rischio sismico,
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impianti fotovoltaici
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colonnine di ricarica.
Cessione del credito e sconto in fattura: le nuove limitazioni
Lo scorso giovedì è approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 157/2021, noto come “decreto anti-frodi”, che, introducendo il comma 1-ter all’articolo 121 del decreto “Rilancio”, estende a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.
Leggi qui il nostro approfondimento sul nuovo testo normativo
In virtù di tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate provvede a modificare formato, istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il visto di conformità
Il visto di conformità può essere rilasciato:
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dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale,
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da iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro,
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da iscritti nel registro dei revisori legali;
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da iscritti al 30/9/93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Come detto, il contribuente è adesso tenuto all’adempimento anche quando esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi - recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%.
Ricordiamo che fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito Superbonus.
Tali novità sono riportate sul modello di comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e risparmio energetico, modificato con il recentissimo provvedimento, il quale va a ritoccare il provvedimento dell’8/8/20 con cui, in origine, è stato approvato il pacchetto degli “strumenti” della comunicazione.
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A cura di Danilo Sciuto
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