Consorzi con attività esterna e società consortili

Facciamo il punto sul regime di responsabilità verso l’esterno e per debiti, che interessa i consorzi con attività esterna e sulla figura ibrida delle società consortili.

La responsabilità dei consorzi con attività esterna

consorziSul piano delle responsabilità giuridiche, la nostra analisi deve concentrarsi sui consorzi con attività esterna, in quanto quelli con attività meramente interna determinano rapporti che si esplicano solo tra le imprese consorziate, senza alcuna rilevanza esterna.  

Dall’esame dei consorzi con attività esterna, unica forma consortile che determina una soggettività giuridica autonoma rispetto alle imprese consorziate, è possibile individuale due capisaldi della normativa di cui agli artt. 2612 e s.s. del cod. civ.:

  • la rappresentanza verso l’esterno;
  • la responsabilità per i debiti.

 

La rappresentanza verso l’esterno

Sulla questione della rappresentanza verso l’esterno, l’art. 2612 stabilisce che i consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

In pratica, questo significa che, nel caso di sentenza emessa nei confronti di un consorzio con attività esterna, in persona del suo rappresentante, si deve escludere la possibilità che i singoli consorziati, estranei al giudizio, possano impugnare la sentenza.

 

La responsabilità per i debiti

Per quanto riguarda invece la questione della responsabilità per debiti occorre tenere conto di due norme:

  • l’art. 2614 del codice civile che stabilisce che i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile e che per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo; mentre i creditori particolari dei consorziati non possono far valere pretese nei confronti del fondo consortile;
     
  • l’art. 2615 del codice civile che distingue le obbligazioni in:
     

    • obbligazioni assunte in nome del consorzio, per le quali risponde solo il consorzio con il fondo consortile;
       
    • obbligazioni assunte per conto dei consorziati, per le quali è prevista la responsabilità dei consorziati, in solido con il fondo consortile.

 

Le società consortili

Lo scopo consortile può essere realizzato anche attraverso una forma di società commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

La società consortile è una particolare forma di consorzio cui si applica la disciplina giuridica del tipo di società adottato, nonché quella dettata per i consorzi con attività esterna. In questo caso, la forma societaria si coniuga con la finalità consortile[1].

Possono costituirsi anche società consortili miste, ossia forme societarie con funzioni consortili aperte a soggetti non imprenditori, la cui partecipazione è ritenuta strategica per il miglior raggiungimento dello scopo consortile (ad esempio i soci sostenitori ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali).

L’adozione di finalità consortili può determinare delle deroghe alle norme che regolano specificamente il tipo di società adottato, senza che però questo determini uno stravolgimento sostanziale dei principi fondamentali che regolano il tipo di società adottato[2].

 

Puoi approfondire il tema dei consorzi anche nei seguenti articoli…

Il consorzio questo sconosciuto

Rimborsi spese soggetti ad IVA? Il caso del consorzio

Il consorzio è imprenditore?

 

***

NOTE

[1] Tratto da Contabilità e Bilancio in Pratica, ed. WKI 2021, pag. 1133

[2] Cassazione 27 novembre 2003, n. 18113

 

A cura di Enrico Larocca

Martedì 30 novembre 2021

 

I Consorzi
aspetti giuridici, fiscali e contabili

A cura di: Enrico Laroccaconsorzi
Formato: PDF
N. pagine: 25
Pubblicazione: Novembre 2021

 

I consorzi sono disciplinati dagli artt. 2602 e seguenti del Codice civile, norme che hanno ad oggetto le disposizioni generali sul contratto di consorzio, costituito tra imprenditori per disciplinare la concorrenza o creare sinergie aziendali.

Il Codice civile, avendo riguardo al modo di operare dell’organismo, distingue i consorzi con attività interna e i consorzi con attività esterna, regolando i primi dagli artt. 2602-2611 c.c. ed integrando la disciplina dei secondi con gli artt. 2612-2615-bis c.c..

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