Reddito di cittadinanza per soggetti che si mettono in proprio: al via la presentazione della domanda

Ai beneficiari di Reddito di cittadinanza che intendano iniziare una nuova attività mettendosi in proprio, viene riconosciuto un ulteriore incentivo.
Vediamo in cosa consiste questo bonus per il reinserimento nel mondo del lavoro: quali sono i requisiti e quali le modalità per farne domanda?

Reddito di cittadinanza: come nasce

reddio cittadinanza per chi si mette in proprioCome noto il Reddito di cittadinanza costituisce un sostegno per i nuclei familiari in stato di bisogno e nasce come una misura di politica attiva del lavoro finalizzata all’occupazione o alla rioccupazione dei soggetti beneficiari.

Nota: può richiedere il Reddito di cittadinanza il cittadino maggiorenne, residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, che soddisfa particolari requisiti personali e di reddito.

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 18 mesi ed è rinnovabile per altri 18 mesi, qualora continuino ad essere soddisfatti i requisiti previsti (la legge non prevede un numero massimo di rinnovi).

È indispensabile che il nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza abbia un Isee in corso di validità non solo al momento della domanda, ma in via continuativa: pertanto, alla scadenza annuale dell’Isee (il 31/12 di ogni anno), la Dsu deve essere presentata per l’annualità successiva entro il mese di gennaio di ogni anno pena la sospensione del sussidio).

Lo svolgimento di un’attività lavorativa, subordinata, parasubordinata o autonoma non costituisce condizione “incompatibile” con il reddito di cittadinanza, ma può determinare la riduzione o l’azzeramento dell’ammontare spettante.

Il Reddito di cittadinanza è erogato a condizione che i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non esonerati dalla legge (art. 4 DL 4/2019, Circolare ANPAL 3/2019) rendano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ovvero aderiscano ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, mediante la sottoscrizione del Patto di lavoro o del Patto per l’inclusione sociale (la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa anche dagli altri componenti non esonerati del nucleo in occasione del primo incontro presso il centro per l’impiego).

 

Reddito di cittadinanza: nuovo incentivo per chi si mette in proprio

Un ulteriore incentivo incumulabile con l’agevolazione di cui all’art. 3 comma 9 Decreto Legge n. 4/2019, è concesso ai beneficiari di reddito di cittadinanza che avviano un attività in proprio, entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza.

Nota: il beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione ed è pari a 6 mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, quindi può arrivare sino a un massimo di 4.680 euro.

 

Quali i requisiti?

Nel caso di specie i beneficiari dell’agevolazione devono soddisfare i seguenti requisiti, che devono ricorrere contemporaneamente (DM 12.2.2021):

  1. far parte, al momento della presentazione della domanda di incentivo, di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza in corso di erogazione;
     
  2. aver avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del sussidio, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, in alternativa, aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa, con rapporto mutualistico avente ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio;
     
  3. non aver terminato, nei 12 mesi precedenti la richiesta dell’incentivo, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
     
  4. non aver sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa, con rapporto mutualistico avente ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il bonus;
     
  5. e non appartenere a nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza che abbiano già usufruito dello stesso incentivo, o dell’agevolazione di cui all’art. 3 comma 9 DL 4/2019.

 

La presentazione della domanda da parte dei soggetti che si mettono in proprio

L’art. 1 comma 2 del DM 12.2.2021 stabilisce che l’avvio della nuova attività debba essere comunicato, entro 30 giorni, mediante il modello “Com Esteso”, allegato al decreto stesso.

Nota: è possibile avviare un’attività lavorativa in forma di:

  • libera professione o lavoro autonomo;
  • impresa individuale;
  • società cooperativa (non è possibile utilizzare il contributo elargito dal Reddito di Cittadinanza per la costituzione di altre forme di società (società semplici, snc, sas, srl, spa, sapa)).

L’incentivo a fondo perduto per avviare l’iniziativa imprenditoriale è rivolto ai soggetti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e che quindi sono in possesso dei requisiti.

 

Attraverso il messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021 l‘INPS ha indicato che è possibile presentare le domande da parte dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio, al fine del riconoscimento del beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

Ecco pertanto i punti più importanti da tenere in considerazione prima di effettuare la domanda:

  1. Compilazione della modulistica per il beneficio addizionale

    Occorre compilare il modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:
     

    • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
       
    • gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
       
    • i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
       
  2. Corresponsione del bonus

    Il bonus addizionale viene corrisposto in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda con le seguenti modalità:
     

    • accredito sul conto corrente (Iban) indicato in sede di presentazione della domanda;
       
    • tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
       
  3. Revoca del beneficio

    Prevista la revoca del beneficio se l’attività cessa entro i primi 12 mesi, oppure nel caso in cui il soggetto non abbia i requisiti del Reddito di cittadinanza al momento della domanda (non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza).

Nota: il bonus non spetta se l’attività è stata avviata nei mesi per i quali si è già fruito del reddito di cittadinanza, senza che ne sia stato comunicato l’avvio entro 30 giorni dall’inizio.

Il bonus invece spetta se la nuova attività risulta regolarmente comunicata e la fruizione del Rdc è ancora in corso (nel caso di specie per usufruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all’Inpscon il modello Com Esteso).

 

Sul Reddito di cittadinanza abbiamo pubblicato anche:

Incentivi per assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza

Agevolazioni per le imprese che assumono percettori di Reddito di Cittadinanza

 

A cura di Celeste Vivenzi

Venerdì 1 ottobre 2021