Incentivi per assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza

I datori di lavoro possono accedere agli incentivi per assunzioni di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza ai sensi della Legge 26/2019

Incentivi per assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza

reddito di cittadinanza assunzioni part timeDal 15 novembre 2019 i datori di lavoro possono accedere agli incentivi per assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019.

L’Inps ha annunciato, con il messaggio n. 4099/2019, la pubblicazione del relativo modello “SRDC – Sgravio reddito di cittadinanza – art. 8 del D L. n. 4/2019” e fornito istruzioni e codici da utilizzare per il conguaglio all’interno delle denunce contributive.

Per favorire la fruizione dell’incentivo da parte delle imprese che assumono un beneficiario della misura, la Fondazione nazionale dei Consulenti del Lavoro, con un documento del 28 novembre 2019, approfondisce tutti i requisiti per accedere alla misura: i rapporti di lavoro ammessi all’incentivo, le condizioni e le modalità per fruirne, la durata e la misura dell’agevolazione, la portabilità e la cumulabilità con altri incentivi, oltre alle istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e ad esempi di calcolo.

 

Rapporti incentivati

Sono ammessi agli incentivi per assunzioni i rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (anche in somministrazione), compresi l’apprendistato e i rapporti di lavoro dipendente dei soci di cooperativa (art. 1 comma 3 L. n. 142/2001).

 

Condizioni di fruizione dell’incentivo

La fruibilità dell’incentivo è legata:

  • alla comunicazione delle posizioni vacanti in azienda, da effettuarsi accedendo alla piattaforma dedicata sul sito dell’ANPAL;
     
  • alla circostanza che l’assunzione non deve essere obbligatoria in base a norme legali o contrattuali (fatte salve le assunzioni di personale che andrà ad eventualmente coprire la quota di riserva ex art. 3 L. n. 68/99), non deve violare eventuali diritti di precedenza, non deve riguardare unità produttive e/o livelli contrattuali oggetto di riduzioni dell’attività per crisi o riorganizzazione aziendale, né soggetti licenziati nei 6 mesi precedenti dal medesimo datore di lavoro o da altro datore in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultimo;
     
  • al possesso del DURC, rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi;
     
  • alla regolarità riguardante gli obblighi in materia di collocamento di personale disabile e altre categorie protette, salvo il caso in cui l’assunzione riguardi proprio persone iscritte alle liste del collocamento mirato;
     
  • al rispetto dei limiti di fruizione degli incentivi entro le soglie “de minimis” di origine comunitaria;
     
  • alla realizzazione (e successivo mantenimento) di un incremento occupazionale in termini di ULA, secondo le disposizioni di derivazione comunitaria.

 

Durata e misura dell’incentivo

agevolazioni imprese assunzione con reddito di cittadinanzaGli incentivi per assunzioni sono riconosciuti mensilmente per un periodo pari a quello ancora spettante al percettore di RDC alla data dell’assunzione, con un minimo di cinque mesi, che divengono invece il periodo massimo quando il lavoratore assunto percepisca il RDC in regime di rinnovo.

L’ammontare dello sgravio è pari al minor valore tra il reddito di cittadinanza spettante al lavoratore e i contributi mensilmente dovuti, con un tetto massimo di 780 €.

Per rapporti iniziati nel corso del mese il beneficio sarà fruito per i giorni effettivi del mese stesso, essendo la quota giornaliera pari ad un trentunesimo del beneficio teoricamente spettante in una mensilità intera.

L’incentivo viene riconosciuto al datore di lavoro, ma si estende alla quota contributiva a carico del lavoratore.

È giusto, quindi, chiedersi quali siano i riflessi pratici e operativi della scelta del legislatore. Se il datore di lavoro operasse la trattenuta contributiva dalle spettanze del lavoratore prevista dalla L. 218/1952, art. 19, per poi porre l’importo dell’incentivo a conguaglio nella denuncia mensile, sarebbe come se il datore stesso fruisse di quella quota parte dell’incentivo due volte, una nei confronti dell’ente pubblico, l’altra indebitamente a danno del lavoratore.

Poiché il soggetto che riconosce l’agevolazione è l’ente pubblico, e non certo il lavoratore, la Fondazione sostiene che inevitabilmente la fruizione dell’incentivo si debba tradurre in un vantaggio anche per il lavoratore, che non dovrà subire la trattenuta della quota contributiva suo carico.

Naturalmente, qualora la contribuzione calcolata non possa essere interamente oggetto di agevolazione, perché superiore a 780 euro o al reddito di cittadinanza spettante al lavoratore, la parte eccedente, che dovrà essere comunque versata, sarà invece soggetta alle normali ritenute in busta paga.

 

Portabilità e cumulabilità degli incentivi per assunzioni

L’incentivo potrà essere trasferito, per la residua parte ancora spettante, in capo ad altro datore di lavoro solo per cessione individuale del contratto (art. 1406 c.c.) o in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.

È esclusa la portabilità di questi incentivi per assunzioni nei cd “cambi di appalto”, poiché trattasi di nuove assunzioni, effettuate normalmente in regime di obbligo di legge o di contrattazione collettiva.

Lo sgravio RDC è cumulabile esclusivamente con il “Bonus sud” (IOSS). In questo ambito, l’art. 8, comma 7, L. n. 26/2019 introduce un’interessante disposizione: qualora la fruizione del Bonus sud comporti incapienza dei contributi residui per la fruizione dello sgravio RDC, quest’ultimo si tramuterà in credito d’imposta, la cui operatività dovrà essere stabilita da un apposito DM.

 

Procedura di fruizione dell’incentivo

Per quanto riguarda le modalità di accesso, il messaggio Inps n. 4099 ricorda quanto già comunicato con la Circolare n. 104 a proposito della procedura di controllo automatizzato innescata dalla presentazione del modulo di domanda.

 

L’esposizione sul flusso Uniemens

Vengono poi fornite le istruzioni di compilazione delle denunce contributive.

Per quanto riguarda il sistema Uniemens, i datori di lavoro privati esporranno le seguenti stringhe all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>:

– <TipoIncentivo>, valorizzato con:

o “RDCP” per l’incentivo fruito in misura intera

o “RDCD” per l’incentivo in misura ridotta per assunzioni coerenti con intervento formativo

– <CodEnteFinanziatore>, valorizzato con “H00” (Stato)

– <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Il DM 2013 “VIRTUALE” riporterà l’ammontare dell’incentivo con il codice “L522” nel caso di fruizione in misura intera, mentre per la fruizione in misura ridotta, il codice sarà “L523” per il datore di lavoro e “L524” per l’ente formatore. Il recupero degli arretrati da aprile 2019 a ottobre 2019 dovrà avvenire avvalendosi della procedura di regolarizzazione (richiesta protocollo mediante cassetto previdenziale e variazione delle denunce relative, si veda il Mess. Inps n. 4973/2016).

Tale impostazione operativa, seppure ormai consolidata anche precedentemente nel caso degli assegni per il nucleo familiare, aumenterà di ulteriori adempimenti le aziende e i relativi intermediari, nonostante l’emanazione delle istruzioni sia avvenuta con un notevole differimento rispetto l’operatività della norma in esame.

I datori di lavoro operanti tramite il sistema Uniemens che compilano la <ListaPosPa>, dal momento che la riduzione contributiva può riguardare la sola contribuzione dovuta a fini pensionistici, esporranno i seguenti dati all’interno di <GestPensionistica>:

– <AnnoRif>, riportante l’anno di riferimento del beneficio

– <MeseRif>, riportante il mese di riferimento del beneficio

– <CodiceRecupero>, valorizzato con:

o “R”, per l’incentivo fruito in misura intera

o “S”, per l’incentivo in misura ridotta per assunzioni coerenti con intervento formativo

– <Importo>, contenente l’ammontare del contributo oggetto del beneficio.

In questo caso, il recupero degli arretrati relativi al periodo aprile-ottobre 2019 potrà essere effettuato nella stessa denuncia del mese di novembre compilando i suindicati elementi per ciascun mese.
I datori di lavoro agricoli esporranno invece l’incentivo nella denuncia relativa al IV trimestre 2019, nei dati riferiti al lavoratore agevolato, aggiungendo i seguenti campi:

  • Tipo Retribuzione: “Y”
  • CODAGIO: “CP” per l’incentivo fruito in misura intera, “CD” per l’incentivo dimezzato a seguito di interventi formativi
  • retribuzione: conterrà l’importo dell’agevolazione autorizzata per il mese corrente.

L’Istituto elaborerà le denunce inviate, determinando poi l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore sulla base delle retribuzioni dichiarate, dopo aver applicate le tariffe eventualmente ridotte per le zone montane e svantaggiate, e riconoscendo il minor valore tra lo sgravio così calcolato e quanto indicato invece nel tipo retribuzione “Y” della denuncia, fermo restando il limite massimo autorizzato.

Il messaggio n. 4099 comunica poi che le aziende agricole, al fine del recupero dell’incentivo arretrato, dovranno rivolgersi alle sedi territorialmente competenti.

 

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29 novembre 2019

Vincenzo D’Andò

Questa informazione è estrapolata dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico