Estinzione di società di persone: effetti fiscali

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 19 ottobre 2021

In caso di estinzione di una società di persone, per sua cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale si radica in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, dovendo ad essi essere automaticamente imputato il reddito della società in forza del principio di trasparenza, il quale implica una presunzione di effettiva percezione del reddito.
I soci assumono quindi la legittimazione passiva nel contenzioso instauratosi nei confronti della società estinta e il debito tributario, inizialmente iscritto a ruolo nei confronti della società, grava sui soci in ragione delle quote di partecipazione da essi possedute, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società di persone.

Effetti fiscali, accertativi e processuali, in caso di estinzione di una società di persone

estinzione società di personeLa Corte di Cassazione ha puntualmente chiarito quali sono gli effetti fiscali, accertativi e processuali, in caso di estinzione di una società di persone.

Nel caso di specie, i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate nell’ambito di un contenzioso su un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2006, dapprima emesso nei confronti di una s.a.s. e poi successivamente notificato ai soci, nella loro rispettiva veste di socio accomandante al 99% e di socio accomandatario all'1%.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale i debiti fiscali della società di persone si erano legittimamente trasferiti ai ricorrenti.

I ricorrenti, per quanto di interesse, deducevano che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso nei confronti della s.a.s., laddove,  se l'Agenzia delle Entrate avesse voluto ritenere responsabili anche i soci delle somme chieste in pagamento, avrebbe allo