Il caso esaminato è relativo ad un finanziamento considerato dall’Agenzia delle entrate frutto di ricavi non dichiarati dalla società, e poi riversati nella cassa sociale dal suo socio, in qualità di legale rappresentante, simulando un finanziamento in favore della stessa società.
L’art. 85 del Tuir non stabilisce alcuna presunzione, né inversione dell’onere della prova, a carico del socio che eroga una certa somma in favore della società.
Finanziamento da socio senza reddito: accertamento illegittimo
Il ruolo delle prove legali nel processo tributario
Circa il tema oggetto della sentenza che andiamo ad esaminare (accertamento illegittimo nei casi di finanziamento di socio finanziatore senza reddito), occorre soffermarsi in primis sul ruolo delle prove che in ambito civilistico e tributario il giudice deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 116 codice procedura civile).
In particolare, si tratta delle c.d. prove legali, quali sono le prove documentali (ad esempio, atto pubblico e scrittura privata autenticata o riconosciuta) o quelle assunte nel processo come la confessione, il giuramento e la testimonianza: se vi è una prova legale al giudice è inibita qualsiasi valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.
Il predetto art. 116 codice procedura civile conferisce, quindi, al giudice di merito ampia discrezionalità potendo trarre elementi di prova dalla condotta processuale delle parti ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il