La revisione della rendita catastale, determinata con la procedura partecipata DOCFA, deve essere comunque sempre motivata dall’ufficio
La revisione della rendita catastale, determinata con la procedura partecipata DOCFA, deve essere comunque motivata dall’ufficio.
La diversa valutazione tecnica che ha condotto alla differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deve essere operata in base a criteri tecnici fisati dalla disciplina che regola la materia catastale (CTP Rieti n. 93/2021).
Revisione della rendita castale: la normativa
Il contribuente/proprietario è tenuto, entro il termine di trenta giorni da quando una costruzione diviene agibile in relazione alla destinazione d’uso prevista, a chiedere all’Agenzia delle entrate – Territorio l’attribuzione della rendita catastale.
L’art. 3 del R.D. n. 652/1939, infatti, non subordina l’accertamento catastale ad un’attività dell’ufficio, ma è il contribuente che propone la categoria, la classe e la relativa rendita catastale.
La proposta di rendita non ha natura di atto negoziale e dispositivo, bensì natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio nel procedimento, che può modificare o revocare.
Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come rendita proposta fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazion