La pensione di inabilità non ha natura risarcitoria

La pensione d’inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non ha carattere risarcitorio (indennizzo) o riparatorio di tipo patrimoniale e neppure di un danno biologico ma, al contrario, va a sostituire redditi non più percepibili a causa di un impedimento

natura risarcitoria della pensione di inabilitàL’ordinanza della Cassazione n. 18253 del 24 giugno 2021 torna su un argomento abbastanza delicato, ossia la natura risarcitoria o reddituale di talune erogazioni previdenziali, tra cui la pensione di inabilità.

Il caso soggetto a verifica fiscale

Veniamo al caso. L’ufficio, a seguito di controlli incrociati con il Modello 770 del sostituto d’imposta (in questo caso era l’Inps), aveva recuperato a tassazione l’Irpef da indebita detrazione per coniuge a carico, non potendo quest’ultimo essere “a carico”, in quanto titolare di una pensione d’inabilità erogata dall’Inps di importo oltre i limiti di legge.

Il mancato riconoscimento della detrazione (per coniuge a carico) derivava non tanto da una interpretazione tributaria della natura della pensione percepita dal coniuge, bensì dalla circostanza che, dai dati in possesso dell’ufficio (come detto, il modello 770 Inps), il coniuge aveva percepito redditi imponibili superiori a euro 2.840,51, limite oltre il quale, come è noto, non è possibile essere a carico di altri soggetti.

Tali redditi sono stati dichiarati dal sostituto d’imposta quali “redditi di pensione”, e dunque imponibili, con specifica indicazione delle detrazioni spettanti, delle ritenute applicate e dell’imposta dovuta e senza alcuna necessità di specificazione della natura del reddito da parte dell’ufficio, in quanto a ciò aveva già provveduto il sostituto d’imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ma la Regionale aveva invece ritenuto corretto l’appello dell’ufficio. In particolare.

  • la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che il carattere risarcitorio della “indennità erogata” alla moglie del ricorrente ne escludesse la rilevanza fiscale, in quanto si trattava di un’indennità derivante dall’accertata inabilità permanente al lavoro che, in quanto tale, non aveva natura sostitutiva del reddito ma funzione di reintegrazione patrimoniale del danno subito;
  • la Commissione regionale, invece, ha reputato legittima l’esclusione della detrazione per il coniuge a carico poiché la “pensione di invalidità” del coniuge, corrisposta dall’Inps ex articolo 2, legge n. 222/1984 (diversamente dalla rendita Inail che ha natura risarcitoria) è equiparata a un reddito di lavoro dipendente, assoggettato a imposizione (articolo 49, comma 2, lettera a, Tuir).

Pensione di inabilità: le valutazioni della Cassazione

In Cassazione, è stato invero affrontato il tema, che qui non interessa, della utilizzabilità dello strumento utilizzato per il controllo (art. 36 ter del Dpr 600); nel merito, invece, i Giudici hanno ritenuto il motivo inammissibile e infondato.

Infondato in quanto la CTR, nel rispetto del dato normativo, ha disatteso l’argomento difensivo del contribuente circa la natura indennitaria/risarcitoria (alla stregua della rendita Inail) della pensione d’inabilità del coniuge, e ha condiviso invece la tesi del Fisco, che negava il diritto (del contribuente) alla detrazione ai fini Irpef per coniuge a carico, in quanto all’esito del controllo formale, la moglie dell’interessato era risultata titolare della pensione di inabilità ordinaria Inps, ex articolo 2, legge n. 222/1984, qualificabile come reddito di lavoro dipendente, imponibile ex articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, secondo il quale

«costituiscono… redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».

Del resto tali conclusioni risultano conformi ai documenti di prassi dell’istituto secondo i quali la pensione ordinaria d’inabilità ex articolo 2, legge n. 222/1984 è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non (come l’assegno di invalidità)  ha carattere risarcitorio (indennizzo) o riparatorio di tipo patrimoniale e neppure di un danno biologico ma, al contrario, va a sostituire redditi non più percepibili a causa di un impedimento; in tal senso, circolare Inps n. 1 del 3/1/1985:

«…l’intervento protettivo dell’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità non è finalizzato ad indennizzare un danno all’integrità fisica dell’ assicurato, né a riparare alla pura perdita della retribuzione normalmente percepita, bensì a sostituire un guadagno che il lavoratore, a causa dell’ alterato stato di salute, non è più in grado di conseguire con le sue forze».

 

a cura di Danilo Sciuto

Martedì 7 Settembre 2021