Fra le tante proroghe della seconda metà del 2021 è arrivata anche quella dei nuovi tracciati dei corrispettivi elettronici giornalieri: i nuovi obblighi scattano dal 2022. Ne approfittiamo per un utile ripasso della corretta procedura di gestione dei corrispettivi elettronici giornalieri e dei profili sanzionatori.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, con il provvedimento n. 228725, del 7 settembre 2021, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene modificata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.
I corrispettivi elettronici: cenni normativi
Il legislatore, con l’art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha riscritto il contenuto dell’art. 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha mutato in obbligo quella che per i contribuenti era una mera facoltà: la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Come ampiamente illustrato nella guida dell’Agenzia delle Entrate dal titolo “Scontrino elettronico” aggiornato a febbraio 2021, dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.
Dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.
Questo obbligo è scattato al 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che in precedenza emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta