IVA detraibile anche in assenza di operazioni attive

L’IVA è detraibile anche in assenza di operazioni attive. Verifichiamo come tale importante principio viene trattato dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e dalla prassi del Fisco italiano.

detrazione IVA in assenza di operazioni attiveVale il disposto dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, per cui:

il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”.

Data la situazione economica verificatasi nel 2020, sono stati numerosi i casi in cui attività economiche che avrebbero dovuto essere intraprese ma purtroppo non hanno potuto essere avviate.

E’ stato quindi ancora più attuale il problema della legittimità della detrazione IVA sulle operazioni passive, in mancanza di operazioni attive.

Già da tempo CommercialistaTelematico aveva affrontato l’argomento, con Isabella Buscema, e segnalato ai lettori come comportarsi in questi casi, vedi: Detrazione dell’IVA in mancanza di operazioni attive

 

Detrazione IVA anche in assenza di operazione attive: cosa dice la giurisprudenza?

Sul punto, una consolidata giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di affermare che, ai fini della detrazione dell’IVA, devono essere considerate anche le operazioni di natura meramente preparatoria, necessarie a consentire l’avvio dell’attività economica del soggetto passivo, indipendentemente dall’effettivo successivo svolgimento dell’attività stessa.

Del resto, anche la giurisprudenza comunitaria ha affermato che:

il diritto a detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà” (Corte di Giustizia Ue 17 ottobre 2018, causa C-249/17).

 

IVA detraibile anche in assenza di operazione attive: la posizione del Fisco

Finalmente, anche l’Agenzia delle entrate si è espressa al riguardo (risposta a interpello n. 584 del 14/9/2021), nell’unica maniera possibile, ossia conformemente a questo consolidato indirizzo giurisprudenziale.

La stessa circolare n. 328 del 1997 aveva implicitamente confermato questo, quando affermava che il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)”.

Resta ovviamente fermo il fatto che è onere del contribuente dimostrare l’effettiva e concreta riferibilità alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, tenendo conto della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l’acquisto e l’impiego.

La risposta a interpello in oggetto precisa altresì che il soggetto passivo

non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione”.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 22 Settembre 2021