Il contribuente che sostiene le spese legate all’avvio della propria attività senza, tuttavia, porre in essere le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che costituiscono l’oggetto della propria attività ha diritto alla detrazione dell’Iva?
Comporta il venire meno del diritto alla detrazione dell’IVA la circostanza che la società non abbia effettuato operazioni attive nel corso dei periodi di imposta accertati?
Il riconoscimento del diritto alla detrazione non trova ostacolo nell’assenza di un’attività d’impresa in corso, in quanto, al fine di determinare se sia detraibile l’imposta pagata in sede di acquisto dei beni/servizi, occorre avere riguardo all’intenzione del soggetto passivo, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare i suddetti beni/servizi per fini imprenditoriali?
Il diritto di detrazione rimane acquisito anche qualora il soggetto passivo, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, non abbia utilizzato i beni/servizi in precedenza acquistati per realizzare operazioni imponibili?
Tali quesiti trovano risposta in recenti interventi del giudice di legittimità.
Detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti per mancanza di operazioni imponibili nelle annualità accertate
Pur in mancanza di operazioni attive, è detraibile l’IVA afferente a tutte le operazioni inerenti all’esercizio dell’impresa, anche se meramente preparatorie[1].
In particolare sono da ritenersi inerenti all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità anche le attività meramente preparatorie.
Pertanto, il diritto alla detrazione può essere riconosciuto, anche nel caso in cui si tratti di atti preparatori essendo irrilevante, sotto tale profilo, la circostanza che la società non abbia compiuto attività imponibile successivamente all’acquisto.
Se da un lato, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d’altro lato, non è richiesto il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie[2].
Di conseguenza, deve ritenersi inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità anche le attività meramente preparatorie.
Ndr: (aggiornamento settembre 2021) – segnaliamo che anche l’Agenzia entrate si è finalmente espressa, vedi: IVA detraibile in assenza di operazioni attive
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Diritto alla detrazione IVA in assenza di operazioni attive: il parere della Cassazione
Secondo la Cassazione il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte non è subordinato all’immediato esercizio di operazioni attive, essendo solo richiesto che gli acquisti siano inerenti all’attività imprenditoriale che il soggetto si sta apprestando ad iniziare.
In assenza di circostanze fraudolente o abusive[3] e fatte salve eventuali rettifiche, il diritto a detrazione, una volta insorto, rimane acquisito anche se l’attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni imponibili.
Un soggetto, in procinto di iniziare una attività che, in via prospettica, darà luogo alla effettuazione di sole operazione esenti, può portare in detrazione l’IVA assolta nel periodo precedente l’inizio dell’attività per le operazioni preparatorie allo svolgimento della stessa, ciò in quanto nel periodo “preparatorio” non vengono effettuate operazioni attive di alcun tipo (tanto meno operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’IVA) (Corte di Cassazione sentenza n.3106 del 12.02.2014)[4].
La detrazione spetta quando l’operatore, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non abbia potuto utilizzare i beni/servizi acquistati nell’ambito di operazioni imponibili.
Al fine di stabilire se sia detraibile, o meno un’attività di acquisto o di ristrutturazione, ma anche di costruzione, di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, deve aversi ri