E’ illegittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio per imposta di registro afferente ad un contratto di affitto di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico riqualificato quale concessione di un diritto reale di superficie, con applicazione di aliquote proporzionali.
E’ illegittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio per imposta di registro afferente ad un contratto di affitto di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico riqualificato quale concessione di un diritto reale di superficie, con applicazione di aliquote proporzionali.
Le parti possono infatti in tali casi anche stipulare un contratto di locazione, ex art. 1571 codice civile, avente carattere obbligatorio, per effetto del quale il proprietario del suolo trasferisce ad un altro la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo in cambio di un corrispettivo, potendo anche concedere la facoltà al conduttore di costruire manufatti sull’area locata, da rimuovere o meno alla scadenza del contratto.
Il caso di tribunale sul contratto di affitto terreno su cui è costruito impianto fotovoltaico
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di imposizione di registro su contratti di affitto per impianti fotovoltaici.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo l’avviso