Gli ammortamenti sospesi nel 2020 per effetto delle norme emergenziali antiCovid potranno essere dedotti negli esercizi successivi anche in assenza di imputazione al conto economico. Ecco la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Con una recente risposta ad interpello, anche l’Agenzia delle Entrate conferma la tesi della facoltatività della deduzione dell’ammortamento sospeso.
In dottrina, ha tenuto banco per diverso tempo il problema della facoltatività o della obbligatorietà della deduzione fiscale in presenza di sospensione degli ammortamenti, in base a quanto previsto dall’art. 60 commi da 7-bis del DL 104/2020.
A parere di chi scrive, la facoltatività era l’unica soluzione possibile, nell’ambito di una interpretazione non solo sistematica, ma anche letterale della norma.
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La gestione degli ammortamenti sospesi nel 2020
Il dubbio nacque in quanto l’agenzia delle entrate, interpellata al riguardo, affermò che la deduzione della quota di ammortamento non effettuata “è ammessa” alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, “a prescindere dall’imputazione al conto economico”.
La citata risposta ad interpello n. 607 del 17 settembre 2021 ha precisato che, fermi restando i principi generali a presidio del carattere sistematico del processo di ammortamento, anche ai fini fiscali occorre considerare la finalità della disciplina derogatoria.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la volontà del legislatore era quella di ridurre l’impatto degli ammortamenti sul risultato di periodo, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia.
Di conseguenza, la locuzione “la deduzione della quota di ammortamento … è ammessa” deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell’imputazione a Conto economico.
Una diversa lettura avrebbe ridotto il beneficio concesso alle imprese, gravando le stesse di ulteriori adempimenti (in primis, il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni) a fronte della fruizione di una norma agevolativa.
A cura di Danilo Sciuto
Martedì 21 Settembre 2021