Proponiamo una rassegna di casi in cui, secondo le ultime interpretazioni della Cassazione, – incredibilmente – è possibile che i termini di accertamento si prolunghino quasi all’infinito: l’utilizzo delle perdite fiscali; l’utilizzo delle detrazioni di imposta; l’utilizzo delle quote di ammortamento; il riporto di un credito di imposta IVA; crediti di imposta non spettanti; la restituzione dei finanziamenti soci… analisi critica della situazione
Abbiamo trattato come la Cassazione è intervenuta per i casi di accertamento senza limiti temporali (leggi l’approfondimento di giovedì 2 settembre), esaminiamo Esaminiamo ora più compiutamente i vari casi evidenziati, e da ultimo il caso della restituzione del finanziamento soci.
- I vari casi
- Conclusioni
a) L’utilizzo delle perdite fiscali
Ricordiamo che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere portate in diminuzione dai redditi nei periodi successivi:
- fino a capienza dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per il 100% dell’importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 esercizi dalla data di costituzione dell’impresa (qualora si tratti di nuova attività produttiva).
Così prevede l’art. 84 TUIR.
Precedentemente la riportabilità delle perdite era limitata al quinto periodo di imposta successivo, salvo le perdite dei primi tre esercizi.
Quale sarà la decorrenza del termine entro il quale l’ufficio potrà effettuare un accertamento su tali perdite?
Si tratta di una domanda che potrebbe anche apparire capziosa, ma come si vedrà, la questione del termine di decorrenza per l’accertamento è questione dibattuta.
I termini per l’accertamento fiscale sono necessariamente quelli dati dal legislatore, e non possono essere dilatati nel tempo, come invece vorrebbe l’Amministrazione Finanziaria.
I termini non possono che decorrere esclusivamente dall’esercizio della indicazione delle perdite, non certo dall’anno di utilizzo delle perdite stesse, che tra l’altro potrebbe essere anche differito di molto.
a1) Un caso specifico
Perdita fiscale dichiarata nell’esercizio 1996
Utilizzo nell’esercizio 2001
Accertamento nell’esercizio 2005.
Il termine per l’accertamento della perdita 1996 sarebbe stato normalmente il 31 dicembre 2002 (5 esercizi dopo la effettuata dichiarazione).
L’ufficio aveva invece sostenuto che la perdita era accertabile anche successivamente, nel 2005, in quanto l’utilizzo si era verificato solo nel 2001, e nel 2005 i termini per l’accertamento per l’esercizio 2001 non erano evidentemente ancora scaduti.
Il caso, semplice, addirittura banale, è tutto qui.
Ma così ha allora sostenuto l’ufficio: “soltanto l’utilizzo della perdita incide in ordine alla determinazione del debito di imposta”.
Non ha quindi “valore il momento della “indicazione” della perdita riportabile, che non comporta alcun recupero d’imposta, ma vale il momento di “utilizzo” della perdita stessa, cioè il momento in cui è portata in diminuzione dai redditi imponibili”.
Così proseguiva l’ufficio:
“sia l’indicazione della perdita che il suo riporto nel prospetto delle perdite in sede di dichiarazione, anno dopo anno, non rappresentano violazioni tributarie contestabili mentre il suo effettivo utilizzo in compensazione fa rilevare, quando il suo importo è determinato da una errata qualificazione dei proventi esenti, la violazione della norma dell’art. 102 del Tuir e dunque la sua contestabilità a partire da quel momento fiscale.
Conclusivamente si può affermare che l’ufficio, anche nel caso in cui le perdite utilizzate in compensazione risalgono a periodi d’imposta non più accertabili, è comunque legittimato a procedere alla rettifica della dichiarazione interessata dalla compensazione, avendo rilevanza il momento dell’utilizzo della perdita e non quello della sua formazione”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, “ha valore il momento di utilizzo della perdita…. e non quello della sua indicazione”.
Non si condivide; quantificazione e qualificazione della perdita rappresentano due momenti imprescindibili e logicamente consequenziali tra loro.
Dapprima viene dichiarata una perdita di esercizio (momento della quantificazione), che diventa così riportabile negli esercizi successivi (momento della qualificazione).
In quanto riportata, la perdita potrà essere utilizzata in compensazione dei redditi futuri, nei limiti temporali stabiliti dalla legge.
È evidente che non ci potrà essere utilizzo della per