La Corte di Cassazione ha chiarito rilevanti profili accertativi in tema di plusvalenze immobiliari.
Il caso di contestazione di plusvalenza su compravendita immobiliare
Nel caso di specie, il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate a titolo di plusvalenza immobiliare.
Il contribuente deduceva, in particolare:
- di essere in comunione di beni con il coniuge e di aver acquistato, con atto 17.9.1981, il 50% di due appezzamenti di terreno e di un fabbricato con annesso terreno pertinenziale al prezzo di lire 114.000.000 (prezzo riferibile solo per lire 5.000.000 ai due appezzamenti di terreno e per lire 109.000.000 agli altri immobili);
- di aver rivenduto, con atto del 9.6.2004, al prezzo di 213.000,00 euro, il solo terreno frazionato dal fabbricato di cui sopra;
- e di aver ricevuto notifica dell'avviso di accertamento, che però riteneva illegittimo in quanto la plusvalenza derivante dalla vendita del fondo con destinazione edificabile era stata calcolata dall'Ufficio sulla base della differenza tra il prezzo di vendita e la rendita dominicale rivalutata e non invece con riguardo al prezzo di acquisto, il cui importo di lire 109.000,000 andava riferito al terreno edificabile e non al fabbricato;
- sul fondo erano state peraltro effettuate opere di bonifica di consistente rilievo.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato, avendo peraltro, nel frattempo l'Ufficio provveduto ad annullare parzialmente in autotutela il proprio provvedimento.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate prop