Il prossimo 20 agosto scade anche il termine per l’invio dell’esterometro: dati relativi al secondo trimestre 2021.
Ricordiamo che siamo in fase di transizione e che dal 2022 i dati delle fatture andranno trasmessi mensilmente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Proponiamo di seguito una guida all’adempimento.
Poiché l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) riguarda le sole operazioni effettuate tra soggetti stabiliti o residenti in Italia (sono fatti salvi i casi di esonero soggettivo, come le fatture emesse da soggetti in regime forfettario, ed oggettivo, come le fatture emesse per prestazioni sanitarie rese alle persone), le operazioni con soggetti esteri (attive o passive) non vengono “intercettate” dall’Agenzia delle Entrate, in quanto i relativi documenti non vengono veicolati per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI).
Al sistema di mappatura delle fatture che transitano per il SdI sfuggono le fatture emesse verso soggetti esteri e quelle ricevute dagli stessi.
Questo impedisce all’amministrazione finanziaria, tra l’altro, la possibilità di fornire ai contribuenti la dichiarazione Iva precompilata (articolo 4, Dlgs 127/2015).
A questo proposito ricordiamo che con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, n. 183994 sono stati definiti in via sperimentale criteri e modalità di predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, i primi destinatari sono i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale Iva per opzione, ad esclusione dei soggetti che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio).
Per il terzo trimestre 2021 (luglio – settembre), l’accesso ai registri Iva sarà consentito dal prossimo 13 settembre al 30 ottobre 2021 e l’operatore potrà visualizzare, modificare o integrare le bozze del terzo trimestre.
Per avere i dati necessari ai fini del controllo degli scambi di beni e servizi – effettuati tra soggetti stabiliti e residenti in Italia e quelli effettuati con soggetti esteri – è previsto l’obbligo di comunicare di dati di talune operazioni con l’estero (cd. esterometro).
Di fatto questo adempimento è un “di cui” del precedente spesometro (che includeva la comunicazione anche di operazioni tra soggetti nazionali).
Esterometro: chi deve effettuarlo
L’obbligo di comunicare i dati delle operazioni con l’estero ricade sui medesimi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.
Si ricorda che, nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, è esteso all’anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Per tali operazioni, pertanto, anche nell’anno 2021, la fattura è emessa in formato cartaceo o elettronico ma senza che transiti presso il SdI (circolare 14/E/2019).
Si ricorda che, nel caso in cui la fattura, relativa ad una prestazione sanitaria svolta direttamente nei confronti della persona fisica, sia emessa in formato elettronico mediante il SdI, al committente soggetto passivo (es. il datore di lavoro per prestazioni di natura sanitaria rese nei confronti di un dipendente), che si fa carico del pagamento, il rispetto della normativa sulla privacy esige che nella fattura non sia indicato il nome del paziente o gli altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile (si veda, da ultimo, la risposta ad interpello 307/2019).
Pertanto, sono esclusi dall’