Vediamo quali sono le agevolazioni fiscali per chi oggi sottoscrive quote di capitale di start up e PMI innovative: in particolare, per i contribuenti IRPEF, può essere esente da imposte l’eventuale plusvalenza in sede di futura cessione di partecipazioni…
L’art. 14 del Decreto-Legge n. 73 del 2021 (il c.d. “Decreto sostegni – bis”) sulla esenzione dalla tassazione IRPEF delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni nel capitale sociale delle start-up e delle PMI innovative ha completato il quadro delle agevolazioni che si applicano alle società che sono in possesso di una di queste due qualifiche e che sono previste, rispettivamente, dagli artt. 29 e 29-bis del Decreto-Legge n° 179 del 2019 e dai commi 9° e 9°-ter dell’art. 4 del Decreto-Legge n° 3 del 2015.[1]
Il 1° e il 2° comma di questo art. 14 prevedono che le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1° dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposta sui Redditi (TUIR, contenuto nel DPR 917/1986), realizzate da persone fisiche mediante la cessione di partecipazioni (rappresentate da azioni o quote) al capitale sociale di imprese aventi la qualifica di start-up o di PMI innovative (che, ricordiamo, possono avere forma giuridica solo di società di capitali o cooperativa), acquisite mediante sottoscrizione del capitale effettuata dal 1° Giugno 2021 al 31 Dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione diretta, cioè non sono soggette all’IRPEF od all’imposta sostitutiva del 26%.
Le tipologie di sottoscrizione del capitale sociale agevolate
Le tipologie di sottoscrizione del capitale sociale che danno diritto all’agevolazione sono solo quelle effettuate da persone fisiche ai sensi dagli artt. 29 e 29-bis del Decreto-Legge 179/2012 (per le start-up innovative) e dei commi 9° e 9°-ter dell’art. 4 del Decreto-Legge 3/2015 (per le PMI innovative) che abbiamo esaminato in un articolo precedente, vale a dire:
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quella che dà diritto ad un detrazione IRPEF del 30% di un investimento massimo di 1.000.000 di Euro.
L’investimento annuo, effettuato da una o più persone, non può superare complessivamente 1.000.000 di Euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione fiscale goduta maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale.
Se l’imposta lorda annua è inferiore a 300.000 di Euro, la parte restante del conferimento nel