Bonus TV 2021: operativo il decreto attuativo (con facsimile)

Da lunedì 23 Agosto diventa operativo il bonus TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi con quelli adeguati alla ricezione del nuovo segnale digitale terrestre.
In questo articolo vediamo il funzionamento del bonus TV 2021 e proponiamo un facsimile di autodichiarazione da rilasciare al venditore.

Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus TV per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.

A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il bonus rottamazione TV si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di ISEE.

Bonus TV 2021: la normativa di riferimento

Bonus TV 2021L’art. 1, comma 614 – 615 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di Bilancio 2021, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 322, del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46, assegna 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

La finalità dell’intervento è quella di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Va ricordato che l’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ed i connessi costi di erogazione, assegnando 25 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022.

In attuazione della citata disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, che ha definito le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il decreto citato prevede l’assegnazione di un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

L’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU.

Le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi previsti dal citato articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini previsti dalla disposizione in commento, sono definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il decreto attuativo per il bonus tv 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 188, del 7 agosto 2021, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE – del 5 luglio 2021, recante “Modalità di erogazione dei contributi per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti”.

Il decreto attuativo in commento prevede che ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è disciplinata la modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge di Bilancio 2021, per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.

Sono da considerarsi obsolete le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265.

A far data dalla entrata in vigore del presente decreto attuativo (23 agosto 2021) e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, il contributo è concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo, per l’acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell’avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10.

Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione nonché alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, a condizione che abbiano provveduto all’avvio al riciclo virtuoso.

Il contributo è cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto (23 agosto 2021) , è ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.

Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, fruiscono del contributo di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, mediante autocertificazione dell’esenzione all’atto dell’acquisto, in luogo dell’autocertificazione prevista dall’art. 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 18 ottobre 2019.

Alla richiesta è allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’acquirente.

 

Calendario delle nuove frequenze

A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il bonus rottamazione TV si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di ISEE.

Per garantire un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, il Ministro ha inoltre firmato un decreto che rimodula il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali.

Il provvedimento prevede che a partire dal 15 ottobre 2021 alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4.

In particolare, il nuovo calendario per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali viene così rimodulato:

  • dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A – Sardegna;

  • dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell’area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

  • dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 nell’area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

  • dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

 

Modalità di riconoscimento del Bonus TV

Come anticipato il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di 100,00 euro.

L’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 è effettuato o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all’atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di cui all’allegato 1, mediante il quale l’utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarità dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell’apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018.

Il modulo deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all’atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’acquirente, ai fini dell’applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Lo sconto non riduce la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.

In assenza del modulo che attesta l’avvenuta consegna del bene da rottamare, l’utente finale non può beneficiare del contributo.

Come anticipato il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie stabilite.

Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, disponibile nell’area riservata del sito web della medesima, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:

  • il codice fiscale del venditore;
  • il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’utente finale;
  • i dati identificativi dell’apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
  • il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica:

  • l’idoneità dell’apparecchio. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei;
  • che l’utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;
  • la disponibilità delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall’art. 1, comma 614, legge 178 del 30 dicembre 2020, al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle Entrate. Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze di cui al presente decreto e al decreto interministeriale 18 ottobre 2019 tenendo conto anche dei contributi riconosciuti ai sensi dei citati decreti.

In esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparecchio non si concluda, ovvero l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.

Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di partita IVA, senza ulteriori qualifiche. L’elenco dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.


Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ____. ____ . _____ a __________________________________ (______), residente in ___________________________________(______), via___________________________________e domiciliato/a in ___________________________(______),

via _______________________________, identificato/a mezzo __________________________ nr. ____________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , codice fiscale________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

  • che l’apparecchio televisivo, di marca_____________ e modello________________ è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018;

  • di aver consegnato suddetto apparecchio televisivo al rivenditore_______________sito nel Comune di ____________ in via__________________oppure al centro comunale di raccolta RAEE sito nel Comune di ___________________, in via_______________________

  • di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione

Consenso al trattamento dei propri dati personali

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 106 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data e luogo del conferimento

Firma del dichiarante

Firma del rivenditore/addetto del centro comunale di raccolta RAEE

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte con allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale. In mancanza dei dati o dei documenti richiesti non è possibile fruire del contributo.


Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore

Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione.

A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.

Nel caso in cui l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d’imposta utilizzato indicando il codice tributo che sarà approvato con una apposita risoluzione delle Entrate.

a cura di Federico Gavioli

mercoledì 18 Agosto 2021