Analisi delle misure di sostegno per le imprese indebolite dal periodo di emergenza sanitaria/finanziaria. In particolare ci soffermeremo sui canali alternativi di finanziamento e sulle misure di rafforzamento di strumenti agevolativi già in essere.
Le misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese previste dall’articolo 15 del DL 73/2021
L’articolo 15 del DL 73/2021 prevede che, per sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499[1], si istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito dal Mediocredito Centrale[2], un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da queste imprese per finanziare la realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico od anche senza segmentazione di portafoglio (comma 1°).
Ciò significa che questi portafogli di obbligazioni, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del Dlgs 385/1993, il Testo Unico Bancario (TUB), devono essere trasformati in titoli negoziabili sul mercato (cartolarizzazione) e, dato che la cessione delle obbligazioni all’intermediario avviene pro soluto, cioè senza la garanzia della solvenza del debitore ceduto, cioè dell’impresa emittente, la garanzia del Fondo, anche se parziale, diventa molto importante per permettere il collocamento di questi titoli cartolarizzati sul mercato.
Ai fini dell’ammissibilità della garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra due ed otto milioni di Euro.
Le modalità per la fruizione di tale garanzia saranno definite con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministero dell’Economia. (2° e 3° comma).
Le misure per il rafforzamento delle garanzie su grandi portafogli di finanziamenti alle imprese previste dall’articolo 12 del DL 73/2021
L’art. 12 del DL 73/2021 interviene invece su uno strumento agevolativo già esistente, vale