La determinazione del risparmio fiscale, ove si renda necessaria in conseguenza dell’applicazione di specifiche deduzioni o agevolazioni relative a investimenti in beni strumentali, deve tener conto delle peculiarità proprie (tassazione a scaglioni, aliquote progressive, presenza di addizionali, ecc.) del sistema di determinazione delle imposte in capo ai beneficiari persone fisiche.
Nell’applicare talune agevolazioni fiscali, quali deduzioni dal reddito o detassazione di particolari agevolazioni, a volte si pone la questione di determinare anche il risparmio fiscale conseguente alla loro concreta applicazione, in quanto un simile risparmio è considerato componente dell’agevolazione.
Ad esempio, l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture localizzate sul territorio nazionale (c.d. “bonus industria 4.0”), disciplinato da ultimo, dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede espressamente che, ai fini del cumulo di più agevolazioni e del conseguente rispetto del limite del costo del bene, si debba tenere conto anche del risparmio fiscale ascrivibile alla predetta agevolazione.
Peraltro, una simile determinazione si rende necessaria anche quando l’agevolazione consiste in una detassazione dal reddito, detassazione che deve essere appunto quantificata per verificarne la sua rilevanza ad altri fini (ad esempio: per la determinazione dell’aiuto automatico da indicare nel prospetto degli aiuti di Stato, nei casi previsti).
La determinazione del risparmio fiscale nei soggetti IRPEF
Se la determinazione del risparmio fiscale non comporta eccessive complicazioni quando il beneficiario è una società di capitali (non trasparente)[1], non altrettanto può dirsi quando la determinazione del risparmio fiscale debba avvenire in capo a beneficiari che siano società trasparenti o persone fisiche; in tali casi, infatti, la determinazione del risparmio fiscale risulta particolarmente laboriosa in quanto caratterizzata da una serie di elementi (tassazione a scaglioni, aliquote progressive, presenza di addizionali, ecc.) che caratterizzano il sistema impositivo nazionale.
Infatti, mentre l’indicazione del risparmio di imposta non crea alcun inconveniente nei casi in cui, come avviene per l’IRES o l’IRAP, l’imposta è sempre determinata in misura fissa proporzionale alla base imponibile, ai fini IRPEF, invece, occorre porre attenzione ai casi in cui l’agevolazione, consistente appunto in una deduzione del reddito, a causa della progressività delle aliquote, comporta un risparmio di imposta che non sempre è agevolmente determinabile.
Peraltro, ogni agevolazione che riduce la base imponibile ai fini dell’IRPEF ha effetto anche ai fini delle conseguenti addizionali regionale e comunale, il che, in assenza di istruzioni al riguardo, impone di tenere conto anche di tali addizionali nel calcolo del risparmio d’imposta, costituendo risparmio anche la riduzione del carico fiscale derivante da tali addizionali.
In mancanza di specifiche istruzioni al riguardo, si ritiene di dover illustrare i due differenti metodi di determinazione del risparmio fiscale: il metodo de