Quando ci si trova innanzi a un sodalizio sportivo un argomento che crea criticità a livello civile e fiscale, è quello della responsabilità legale del rappresentante.
Partendo dalla disposizione dell’art. 38 del Codice Civile il quale stabilisce che “Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente”, si evince che la responsabilità non può essere attribuita ad un soggetto per via della mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma deve essere dimostrata l’effettiva attività svolta in suo nome.
Non può quindi esistere, a differenza delle Società Sportive Dilettantistiche o de