Moratoria straordinaria dei mutui e prestiti bancari: riflessi contabili e di bilancio

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 8 luglio 2021

In questo articolo illustriamo (con esempi pratici di scritture contabili) l'impatto in contabilità e in bilancio delle sospensioni dei finanziamenti bancari previste per il 2020 e 2021.
Ricordiamo che, con l’obiettivo di sostenere le attività economiche danneggiate dall’epidemia da COVID-19, il Decreto legge Cura Italia ha previsto una moratoria straordinaria dei prestiti per micro, piccole e medie imprese, nonché per professionisti e ditte individuali. Successivamente la Legge di Bilancio 2021 ha modificato la data di scadenza della moratoria fino al 30 giugno 2021, in luogo delle precedenti scadenze del 30/09/2020 e 31/01/2021. Infine, il Decreto Sostegni bis ha previsto prevista una ulteriore sospensione, non in forma automatica, del pagamento delle rate dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2021 per la sola quota capitale.

Moratoria straordinaria dei mutui: finanziamenti interessati

moratoria straordinaria mutuiUno degli interventi adottati dall’esecutivo a seguito dell’emergenza epidemiologica per sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro è stato quello di congelare i pagamenti in scadenza con gli Istituti di Credito.

Le misure adottate sono state le seguenti:

  1. le aperture di credito accordate fino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29 febbraio 2020) o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) non potevano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
     
  2. i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 sono stati prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
     
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021, è stato sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La moratoria non si applica al credito al consumo.

Tuttavia l’associazione di categoria delle società finanziarie e quella delle banche in accordo con le associazioni dei consumatori, hanno promosso tra i propri associati due distinte moratorie su base volontaria, aventi rispettivamente ad oggetto, la prima, il credito al consumo (inclusa la cessione del quinto dello stipendio) e, la seconda, i mutui garantiti da ipoteca su immobili non rientranti nel cd “Fondo Gasparrini” (fondo di solidarietà sociale) e i finanziamenti a rimborso rateale. 

 

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