Guida pratica alla nuova ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS istituita dalla Legge di Bilancio 2021 come copertura previdenziale per le partite IVA: ecco le modalità di calcolo del contributo ed i requisiti per farne richiesta.
L’art. 1, commi 386-400, della Legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo. L’Inps ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti necessari per l’ottenimento di tale indennità straordinaria.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Indennità Iscro
- Destinatari
- Requisiti
- Calcolo dell’indennità spettante
- Presentazione della domanda
- Decadenza
- Obbligo di aggiornamento professionale
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Indennità Iscro
Come noto, la Legge di bilancio 2021 ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità, per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti.
Destinatari
L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata
- ai liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Requisiti
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
In particolare per accedere all’indennità il richiedente non deve essere:
- titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati, nonché dell’APE sociale;
- iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Attenzione:I sudde
- titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati, nonché dell’APE sociale;