Che cosa si intende per trust interposto? Come viene gestita la tassazione di tale particolare tipologia di trust?
Partendo da un recente parere del Fisco ed in vista della dichiarazione dei redditi in fase di elaborazione, analizziamo i vari obblighi fiscali fra cui spicca anche il quadro RW.
Sotto il profilo della fiscalità diretta il trust può essere opaco o trasparente.
La distinzione tra le due casistiche è rappresentata dal fatto che mentre il trust opaco sconta l’IRES escludendo, quanto meno nei casi di trust italiano o comunitario, una tassazione in capo ai beneficiari, il trust trasparente si limita a determinare la base imponibile come il trust opaco solo che, invece di assoggettarla ad ires, la stessa viene imputata per trasparenza ai beneficiari del reddito[1].
Nel caso del trust interposto, invece, il reddito imponibile non viene determinato in capo al trust ma direttamente in capo al soggetto nei cui confronti si realizza l’interposizione.
La C.M. 61/E/2010 ha illustrato diverse casistiche di trust interposto.
In estrema sintesi, l’interposizione si configura nei casi in cui un soggetto diverso dal trustee (generalmente il disponente o i beneficiari) esercitano un potere invasivo sul trustee stesso, condizionandone l’operato.
Trust interposto: il caso del recente interpello
La risposta ad interpello n. 398 del 10 giugno 2021 affronta il caso di due trust americani Alfa e Beta con una beneficiaria fiscalmente residente in Italia.
Il trust Alfa è stato istituito dalla madre dell’istante, cittadina americana, che risultava fiscalmente residente in Italia anche alla data del decesso.
Il trust Beta, come vedremo meglio nel prosieguo, è stato invece istituito dal padre dell’istante, cittadino americano che non ha mai risieduto in Italia.
Si veda la successiva figura n. 1.
Figura n. 1
Il trust della madre (il trust Alfa)
Il trust Alfa (il trust della madre) ha avuto come trustee la madre (trust auto-dichiarato), ma avuto anche come co-trustee dapprima il marito della disponente (il padre della beneficiaria istante) e successivamente il cognato della disponente (zio dell’istante beneficiaria, fratello del padre) fiscalmente residenti all’estero.
Nel corso della vita del trust Alfa, la disponente, ossia la madre, ha ricevuto somme di denaro che erano depositate nel conto corrente intestato al trust.
La figlia istante evidenza che, nonostante alcuni beni facessero parte del patrimonio del trust, la madre ne aveva la piena e materiale disponibilità nella sua qualità di disponente, trustee e beneficiaria di tale trust.
Dalla istanza emerge altresì che la disponente aveva la facoltà di impartire istruzioni e direttive ai cotrustee, riservandosi altresì la possibilità di gestire direttamente i beni nel trust, inoltre, la disponente aveva il potere incondizionato di sostituire i trustee senza alcuna valida ragione ed inoltre, il potere di nominare, rimuovere o sostituire i trustee era, incondizionatamente riservato alla disponente finché in vita.
La disponente stessa poteva essere rimossa dal suo ruolo di trustee soltanto qualora l’altro trustee in carica ne avesse determinato la sopravvenuta incapacità – dovuta ad infermità fisica o mentale – di partecipare