I sistemi tributari moderni (compreso quello italiano) fanno leva su una numerosa serie di adempimenti affidati agli stessi contribuenti, anche tramite i loro intermediari, ma non possono ancora prescindere dai controlli ex post, che però prevedono ormai ampie possibilità di regolarizzazione (nel presupposto della buona fede dei contribuenti, o perlomeno del loro interesse a ottenere la riduzione delle sanzioni applicabili per le varie violazioni).
Nel momento presente, però, il sistema economico italiano sta uscendo da una crisi economica che ha colpito numerosi Paesi del mondo, rallentando la produzione e gli scambi, in conseguenza della pandemia da Covid-19.
Nella fase di ripartenza dell’economia, l’amministrazione finanziaria deve “riattrezzarsi” per le attività di controllo sostanziale. In tale prospettiva, anche per quanto attiene gli aspetti di “consulenza” finalizzati a prevenire le vertenze con i contribuenti, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate.
L’attività di controllo e consulenza dell’Agenzia Entrate: aspetti generali
L’Agenzia Entrate fa presente innanzi tutto che, a seguito dell’emanazione del D.L. 22.03.2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla legge 21.05.2021, n. 69), è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo n. 88314 del 06.04.2021, che ha dettato le linee guida per gli uffici per la ripresa della notifica degli atti del controllo (accertamenti, atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta).
Per questi atti era stata prevista, a conclusione dell’attività istruttoria svolta dalle strutture operative, la notifica nel 2021 (art. 157, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020, n. 77).
Nel contesto attuale, l’attività di controllo dovrà essere indirizzata verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale, in particolare con riguardo alle frodi relative all’indebito utilizzo di crediti di imposta e di altre agevolazioni, come quelle previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica (contributi a fondo perduto, ristori, etc.).
Occorrerà poi prestare attenzione alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, nonché a quelle realizzate tramite l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di intento ideologicamente false.
Nella prospettiva dei controlli fiscali, l’Agenzia assicurerà un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo (che, come è noto, salve determinate ipotesi, è ormai istituto “generalizzato”), anche tramite le modalità a distanza individuate dalla circolare 23.03.2020, n. 6/E.
Nell’ambito delle attività rivolte ai servizi ai contribuenti, la circolare attribuisce priorità all’erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, alla gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, e al consolidamento delle nuove modalità di dialogo e assistenza a distanza.
Ciò premesso, la circolare si struttura lungo le seguenti direttrici, ossia le attività di:
- prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo;
- controllo fiscale, rivolte alle diverse macro-tipologie di contribuenti;
- “trasversali”, non specificamente riferibili alle suddette macro- tipologie di contribuenti (es.: interpretazione di norme tributarie; attività a rilevanza internazionale; attività di contrasto alle condotte illecite …);
- relative ai servizi ai contribuenti (assistenza e informazioni, autotutela, etc.).
Questi gli argomenti qui trattati:
- Grandi contribuenti
- PMI
- ISA
- Persone fisiche, lavoratori autonomi ed ENC
- Contrasto di illeciti
- Accordi preventivi e controversie internazionali
- Consulenza
- Competenza territoriale
- Modalità
- Intervento della DC
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